Risarcimento per ritardo autorizzazione scarico onere prova nesso causale (Cons. Stato n. 2713 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno per il ritardo della pubblica amministrazione nel rilascio di un titolo abilitativo non è conseguenza automatica dell’illegittimità del comportamento, ma richiede la verifica di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano: condotta, colpa, nesso di causalità ed evento dannoso. Chi agisce per la lesione di un interesse legittimo pretensivo deve dimostrare, con giudizio prognostico di certezza o di probabilità vicina alla certezza, la spettanza del bene della vita, cioè che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo. In materia di responsabilità da art. 2043 c.c. opera il principio dispositivo, non temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento, perché l’asimmetria informativa non caratterizza il giudizio risarcitorio. L’onere probatorio grava sul danneggiato secondo il criterio della vicinanza della prova, con riespansione del principio dispositivo sancito dall’art. 2697, primo comma, c.c.
Il Fatto
La società appellante aveva chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di reflui civili in fossa Imhoff, a servizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile. L’istanza, presentata nel 2016, sollecitata nel 2017 e ripresentata nel 2019, restava a lungo senza riscontro. La società ha quindi agito per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e per il risarcimento del danno derivante dall’inerzia dell’amministrazione.
Nelle more del giudizio il Comune ha rilasciato il titolo. Il TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda avverso il silenzio, disponendo la prosecuzione con rito ordinario per la domanda risarcitoria, poi respinta con la sentenza n. 663/2022. Contro tale decisione la società ha proposto appello, lamentando il ritardo nel rilascio del titolo, l’impossibilità di alienare l’immobile e i pregiudizi economici conseguenti, quantificati in lucro cessante e danno emergente.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza amministrativa, anche della Sezione, secondo cui il risarcimento non discende automaticamente dall’illegittimità del provvedimento, ma richiede la prova rigorosa degli elementi dell’illecito. In particolare, per la lesione di un interesse legittimo pretensivo occorre dimostrare la spettanza del bene della vita, verificando con giudizio prognostico che il titolo sarebbe stato rilasciato in assenza del comportamento illegittimo (C.d.S., V, n. 7195 del 2024; in termini confermativi C.d.S., IV, n. 4908 del 2024 e C.d.S., IV, n. 8282 del 2023).
La Corte precisa che nel giudizio risarcitorio non opera il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento, perché manca l’asimmetria informativa tipica dell’esercizio del potere. Il criterio della vicinanza della prova comporta il riespandersi del principio dispositivo dell’art. 2697 c.c., con onere integralmente a carico del danneggiato.
Sul piano fattuale, la verificazione disposta in giudizio ha accertato che il collaudo del sistema antincendio era possibile con l’acqua della vasca di accumulo dedicata. La società stessa, nei propri progetti, aveva ritenuto ammissibile il collaudo senza allaccio all’acquedotto: le contrarie argomentazioni svolte in giudizio integrano un non consentito venire contra factum proprium. Non è stata inoltre provata la dimensione del serbatoio che, secondo il verificatore, avrebbe impedito il collaudo dell’impianto di gassificazione.
Il Collegio rileva poi che l’appellante, non avendo avviato le attività propedeutiche, ha eliso il nesso causale con la propria condotta (C.d.S., Ad. Plen. n. 3/2011). Il contratto preliminare posto a base della richiesta risarcitoria è privo di data certa, il che impedisce di valutare la rilevanza causale del ritardo rispetto ai termini in esso indicati.
Ad abundantiam, difetta anche la prova dei danni: non risulta la restituzione delle somme mutuate, né l’incasso dell’assegno posto a titolo di caparra, né l’effettivo esborso conseguente al decreto ingiuntivo non opposto, la cui mancata impugnazione integra gli estremi dell’art. 1227, secondo comma, c.c. La richiesta di mantenere la proprietà del cespite e insieme il controvalore monetario costituisce non consentita locupletazione. L’appello è quindi infondato e viene rigettato, con condanna alle spese e al compenso del verificatore.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova