Revoca della licenza investigativa anche senza condanna definitiva (TAR Lombardia n. 4147 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza, e in particolare della licenza per l’attività di investigazione privata ex art. 134 TULPS, la funzione del provvedimento non è accertare responsabilità né sanzionare illeciti, ma rimuovere, con ampia discrezionalità, situazioni complessivamente sintomatiche di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’assenza di condanne per i reati indicati dall’art. 11, comma 2, TULPS costituisce requisito soggettivo indispensabile, e la sopravvenienza di tali condanne comporta la revoca della licenza per difetto di moralità e affidabilità del titolare. La norma non richiede il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, operando in chiave preventiva. Il sindacato del giudice amministrativo si arresta alla verifica che la valutazione discrezionale non sia ictu oculi illogica, irragionevole o viziata da travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Milano ha disposto la revoca della licenza per lo svolgimento dell’attività investigativa ex art. 134 TULPS, rilasciata nel 2012 e riferita a una società di investigazioni. Il provvedimento è stato adottato sulla base di provvedimenti giudiziari e denunce dai quali emergeva, a carico dell’interessato, un comportamento qualificato come truffaldino.
Il ricorrente ha dedotto l’assenza di accertata responsabilità penale, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e degli obblighi motivazionali, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, nonché la violazione del principio di non colpevolezza ex art. 27, comma 2, Cost. La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione dei provvedimenti in materia di licenze di pubblica sicurezza: essi non accertano responsabilità né sanzionano illeciti, ma pongono rimedio, con ampia discrezionalità, a situazioni che, valutate complessivamente e non atomisticamente, risultino ragionevolmente sintomatiche di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. Da ciò discende un sindacato giurisdizionale limitato alla verifica di illogicità manifesta, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Il quadro normativo di riferimento è dato dall’art. 11, commi 2 e 3, TULPS, che disciplina il diniego e la revoca delle autorizzazioni di polizia, e dall’art. 134 TULPS, che subordina a licenza prefettizia l’attività di investigazione per conto di privati. Dalla lettura coordinata delle due disposizioni il Collegio ricava che l’assenza di condanne per i reati elencati integra un requisito soggettivo indispensabile, espressione di una valutazione legale di moralità e affidabilità; la sua sopravvenuta mancanza impone la revoca.
Il Collegio afferma poi che la norma non richiede il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, poiché opera in chiave preventiva. L’attività di investigazione, pur costituendo esercizio di iniziativa imprenditoriale privata, presenta evidenti riflessi pubblicistici, consentendo di svolgere investigazioni per conto di terzi anche in materia penale.
Nel caso concreto, dalla misura di prevenzione patrimoniale applicata al ricorrente emergono una serie di condotte di appropriazione e condanne per truffa, con fatti commessi in stretta connessione con l’attività investigativa e riguardanti soggetti qualificabili come clienti della società. La dedotta assoluzione è rimasta priva di prova, né risulta revocata o annullata la confisca. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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