Sei scatti stipendiali al TFS per il personale della Polizia penitenziaria (TAR Campania n. 1780 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 l. n. 231/1990, spetta a tutto il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, compreso il personale della Polizia penitenziaria, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione del trattamento di fine servizio. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. lascia ferma l’applicazione della disciplina per tutte le forze di polizia, poiché la nozione richiamata è ampia e comprende i corpi indicati dall’art. 16 l. n. 121/1981. Il termine del 30 giugno non è termine di decadenza, ma un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo. L’eccezione di prescrizione è eccezione in senso proprio e grava sul debitore l’onere di indicare il dies a quo, che non coincide con la cessazione dal servizio ma con l’ultimo ordinativo di pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia penitenziaria, è stato dispensato dal servizio per inabilità assoluta permanente ed è titolare di pensione erogata dall’INPS. In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio l’Ente previdenziale ha escluso dal calcolo i sei scatti stipendiali. Dopo una diffida rimasta senza esito, il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del TFS e la condanna dell’INPS alla rideterminazione, con interessi e rivalutazione.

Costituendosi, l’INPS ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, la prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione, la non condivisibilità dell’orientamento del Consiglio di Stato e l’illegittimità costituzionale dell’art. 6-bis per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di controversia sul rapporto di lavoro di personale in regime di diritto pubblico. Nel merito aderisce integralmente all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, richiamando in particolare Cons. Stato, II Sez., n. 4844 del 2023, n. 3317 del 2024 e n. 8598 del 2024.

La ricostruzione sistematica muove dall’abrogazione delle previsioni che per prime introdussero l’istituto, tra cui l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987. Da ciò deriva il senso dell’art. 1911, comma 3, c.o.m., che lascia fermo per tutte le forze di polizia l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e ricomprende i corpi elencati dall’art. 16 l. n. 121/1981, senza distinzione tra ordinamento civile e militare.

Quanto all’eccezione di decadenza, il termine del 30 giugno è funzionale a consentire il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo: si tratta di un onere, non di una decadenza. L’eccezione di prescrizione è poi respinta perché, essendo eccezione in senso proprio, imponeva all’INPS di specificare il dies a quo, che non può coincidere con la data di cessazione dal servizio ma con l’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento. L’Istituto non ha provato il giorno di trasmissione del prospetto di liquidazione, e dunque la data in cui il ricorrente avrebbe potuto rilevare l’errore.

Il Collegio ritiene inoltre non irrazionale l’attribuzione del beneficio a chi possiede il duplice requisito di anzianità anagrafica e contributiva: l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio serve proprio a evitare disparità tra categorie assimilabili del comparto sicurezza. La questione di legittimità costituzionale è quindi disattesa. Nel caso concreto risultano integrati i requisiti richiesti. Il ricorso è accolto, con accertamento dell’obbligo dell’INPS di applicare i sei scatti e di corrispondere la differenza, oltre agli interessi legali. È invece negato il cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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