Permanenza dell’interesse alla decisione dichiarata dal ricorrente e fissazione dell’udienza pubblica di merito (TAR Lombardia n. 3037 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, l’avviso di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm. è finalizzato esclusivamente alla verifica della permanenza dell’interesse alla decisione. La dichiarazione della parte ricorrente circa il perdurante interesse alla trattazione del merito, accompagnata dall’istanza di fissazione dell’udienza di discussione, comporta che il giudice debba prendere atto di tale interesse e disporre la fissazione dell’udienza pubblica per la decisione del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Brivio, con la quale le veniva ingiunta la demolizione di costruzioni prive di titolo, realizzate su aree appartenenti al demanio pubblico dello Stato lungo la sponda sinistra del fiume Adda, nonché la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Il ricorso è stato notificato e depositato nei termini di rito, costituendosi in giudizio il Comune intimato. La trattazione della causa non è stata immediatamente fissata, ma il Tribunale ha attivato il meccanismo previsto dall’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con avviso spedito e consegnato ai difensori delle parti, era stata comunicata la fissazione del ricorso ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, secondo il procedimento introdotto dal richiamato art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm.
La società ricorrente, con memoria depositata in giudizio, ha espressamente dichiarato che permane l’interesse alla decisione del ricorso, chiedendo contestualmente la fissazione dell’udienza di discussione. Tale dichiarazione non è rimasta senza seguito: il giudice amministrativo, una volta accertato il persistente interesse della parte alla definizione del giudizio nel merito, non può limitarsi a prendere atto della circostanza, ma deve adottare i provvedimenti necessari per consentire la trattazione della controversia.
In tal senso, il Tribunale ha ritenuto che, stante il persistente interesse ad una decisione di merito, si renda necessario fissare l’udienza pubblica per la discussione del ricorso. L’ordinanza in commento, pertanto, riserva ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese e dispone la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.
La pronuncia si inserisce nella prassi applicativa dell’istituto di cui all’art. 72-bis cod. proc. amm., volto a deflazionare il contenzioso, consentendo al giudice di verificare, prima della fissazione dell’udienza di merito, se la parte ricorrente abbia ancora un effettivo interesse alla decisione. Nel caso in cui tale interesse venga confermato, il giudice è tenuto a garantire la prosecuzione del giudizio, assicurando il pieno esercizio del diritto di azione e di difesa.
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Nota della Redazione
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