L’avvio del recupero dell’indennità non è atto impugnabile in via autonoma (TAR Lazio n. 34 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’Amministrazione della difesa comunica l’avvio del procedimento di recupero delle somme corrisposte a titolo di indennità di aeronavigazione non integra un atto lesivo impugnabile in via autonoma. Con essa il Ministero non esercita ancora il diritto soggettivo alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. e non dispone alcun recupero a carico del destinatario. Il ricorso proposto avverso tale atto è pertanto inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. La sopravvenuta dichiarazione di non volersi avvalere della decisione determina invece l’improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Alcuni ufficiali dell’Aeronautica militare avevano percepito l’indennità di aeronavigazione per i periodi di servizio prestati presso una base aerea, pilotando un velivolo da addestramento. Con tre note il Ministero della difesa ha comunicato agli interessati l’avvio del procedimento di recupero delle somme ritenute indebitamente corrisposte, indicando per ciascuno gli importi lordi.

I destinatari hanno impugnato tali note davanti al TAR Lazio, chiedendo in via principale l’accertamento dell’irripetibilità delle maggiori somme e, in via subordinata, la ripetibilità nei soli limiti del non prescritto, senza interessi e al netto delle ritenute. Il ricorso giungeva alla decisione dopo che, nel corso del giudizio, era stata prospettata alle parti la possibile inammissibilità del gravame per essere rivolto contro un atto non autonomamente impugnabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la natura delle note impugnate. Esse si limitano a comunicare l’avvio del procedimento di recupero e gli importi lordi riferiti a ciascun destinatario. Non contengono alcuna determinazione definitiva sul recupero, né quantificano il dovuto al netto delle ritenute già operate.

Da qui la conseguenza sul piano dell’interesse a ricorrere. Il Ministero non ha ancora esercitato il diritto soggettivo alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. e non ha disposto alcun recupero a carico dei ricorrenti. L’atto impugnato difetta dunque di attitudine lesiva attuale e il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.

Sul punto il Tribunale richiama il proprio orientamento, espresso in termini dalla sentenza TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 527 del 22 luglio 2024: la comunicazione di avvio non è autonomamente impugnabile, restando riservata a un eventuale successivo provvedimento di recupero la valutazione del relativo contrasto.

Quanto alla posizione del ricorrente che aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso, il Collegio ha rilevato il venir meno della volontà di ottenere la decisione. La relativa domanda è pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il dispositivo dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte improcedibile, con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi. La decisione ha così lasciato impregiudicata ogni contestazione da proporre avverso l’eventuale, futuro atto che disponga concretamente il recupero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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