Ricostruzione sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio Polizia (TAR Emilia-Romagna n. 31 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo richiamato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, entrano nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente della Polizia di Stato collocato in quiescenza con i prescritti requisiti di età e di servizio utile. L’INPS è pertanto obbligato a ricalcolare il trattamento di fine servizio includendo i predetti scatti. Sulle somme dovute spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. La domanda di condanna al risarcimento del danno, formulata in modo generico e priva di prova, va invece respinta.

Il Fatto

Un sovrintendente capo della Polizia di Stato, collocato in quiescenza a domanda, ha impugnato i prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’INPS nella parte in cui non includevano i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Ha chiesto l’annullamento di tali prospetti e l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita, con interessi e rivalutazione.

L’Ente previdenziale si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto. La causa è stata discussa all’udienza pubblica e assegnata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la controversia come appartenente a una tipologia ormai definita da un indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, dal quale non ritiene di discostarsi. In punto di fatto rileva che il ricorrente ricade incontestatamente nelle condizioni previste dalla normativa speciale richiamata, in quanto appartenente alla Polizia di Stato e in quiescenza a domanda con i requisiti di età e di servizio utile richiesti per il calcolo del trattamento di fine servizio.

Le ragioni dell’accoglimento sono indicate, per esigenze di economia dei mezzi giuridici e di sinteticità, mediante il richiamo delle più recenti pronunce favorevoli rese de eadem re dal Giudice amministrativo. Tra queste il Tribunale cita Cons. Stato, sez. II, n. 2826 del 2023, n. 2982 del 2023, nn. 10523, 10938 e 10916 del 2023, Cons. Stato, sez. VI, n. 4636 del 2024 e C.G.A.R.S. n. 209 del 2023, oltre a due decisioni dello stesso TAR.

Su questa base il ricorso è dichiarato fondato e accolto, con declaratoria dell’obbligo dell’INPS di procedere al ricalcolo dell’indennità di buonuscita tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Sugli importi riconosciuti il Tribunale liquida gli interessi legali, escludendo il cumulo con la rivalutazione monetaria in forza dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

La domanda risarcitoria è invece respinta, perché formulata in termini del tutto generici e rimasta priva di qualsiasi prova del danno patito. Le spese di causa sono integralmente compensate, in ragione della natura prettamente interpretativa della questione oggetto di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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