Sei scatti stipendiali ai Carabinieri anche in caso di congedo a domanda (TAR Trentino-Alto Adige n. 274 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, nel prevedere l’attribuzione di sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, si applica a tutto il personale delle forze di polizia, compreso quello dell’Arma dei Carabinieri appartenente all’ordinamento militare, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. La cessazione dal servizio a domanda, con il possesso dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile, non esclude il beneficio. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità non ha natura decadenziale, ma costituisce un mero onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo. La domanda avverso il silenzio è invece inammissibile ove la pretesa afferisca a un diritto soggettivo, azionabile con l’azione di accertamento dinanzi al giudice della giurisdizione esclusiva.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età con posizione equiparata alle dimissioni volontarie, dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha chiesto all’INPS la rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e dall’art. 1911 cod. ord. mil.
A fronte delle diffide l’Istituto ha omesso di rispondere. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio rifiuto, chiedendo l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’Amministrazione alla riliquidazione. L’INPS, costituitasi, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza, richiamando la decadenza, il regime dell’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 e la presunta inapplicabilità della norma ai militari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto l’inammissibilità della domanda avverso il silenzio. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., avendo ad oggetto un rapporto di pubblico impiego. Il ricorrente vanta un diritto soggettivo, tutelabile con l’azione di accertamento, non con lo strumento del silenzio, riservato alle posizioni di interesse legittimo. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 6343 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 2787 del 2020.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Tribunale ricostruisce l’evoluzione normativa: l’art. 13 della legge n. 804/1973 e l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 hanno introdotto i sei scatti per talune categorie, poi abrogati dal codice dell’ordinamento militare e dal D. Lgs. n. 69/2001. L’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso, escludendo il congedo a domanda.
Il Collegio esclude la reviviscenza della norma originaria per effetto dell’abrogazione della norma novellatrice: l’abrogazione dell’art. 11 citato da parte del codice dell’ordinamento militare non fa rivivere l’art. 1, comma 15-bis. Richiama Cass. n. 855/1951, C.G.A.R.S. n. 937/2012, Cons. Stato, sez. V, n. 7899/2004 e Corte cost. n. 13/2012. Ne deriva che l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis.
La nozione di forze di polizia richiamata è ampia: comprende l’Arma dei Carabinieri, come si desume dall’art. 16 della legge n. 121/1981, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita.
Quanto al termine del 30 giugno, manca una qualificazione espressa in termini di decadenza. Il comma 3 dell’art. 6-bis lo collega alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Si tratta di un onere, non di una condizione di decadenza, come chiarito da Cons. Stato, sez. III, n. 1231 del 2019. Priva di fondamento è infine l’eccezione sul modello PA04: dopo la circolare INPS n. 26 del 2019 la gestione è diretta dell’Istituto tramite le banche dati Uniemens.
Il ricorso è pertanto accolto quanto all’accertamento del diritto. Sulla somma spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, computati per la sola tranche già scaduta. L’INPS è condannato alle spese.
Nota della Redazione
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