Scatti ai militari in congedo a domanda delle forze di polizia (TAR Marche n. 835 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis D.L. 21 settembre 1987 n. 387 si applica, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato in quiescenza a domanda, in presenza del duplice requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 mantiene espressamente in vigore la disciplina dell’art. 6-bis per tale personale, superando le differenze di trattamento rispetto alla Polizia di Stato. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del Codice dell’ordinamento militare non determina reviviscenza dell’originario art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, sicché viene meno l’esclusione della cessazione a domanda. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Legittimato passivo è il solo Ente previdenziale.

Il Fatto

I ricorrenti sono militari in quiescenza a domanda, già in servizio nell’Arma dei Carabinieri in sedi dislocate nelle Marche al momento del pensionamento. Agiscono nei confronti dell’Inps, del Ministero della Difesa e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri per l’accertamento del diritto a percepire i benefici dell’art. 6-bis D.L. n. 387/1987 sul trattamento di fine servizio.

Deducono di aver ricevuto un TFS liquidato in misura deteriore rispetto al dovuto, per essere stata esclusa dal conteggio la maggiorazione dei sei scatti del 2,5% sull’ultimo stipendio, attribuibile anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato a domanda con 35 anni di contribuzione e 55 anni di età. Si costituiscono il Ministero della Difesa, il Comando generale dell’Arma e l’Inps. La causa è trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 settembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Difesa e dal Comando generale dell’Arma. Richiamando il consolidato orientamento (Cons. St. n. 1231 del 2019, Cons. St. n. 6465 del 2010, Cons. St. n. 329 del 2006), rileva che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale. I Ministeri vanno pertanto estromessi dal giudizio.

Nel merito, l’Inps sostiene l’applicazione non dell’art. 6-bis, bensì dell’art. 1, comma 15-bis, D.L. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che escludeva la cessazione a domanda, e dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997. La tesi è smentita dalla costante giurisprudenza, che riconosce il beneficio ai soggetti nella posizione dei ricorrenti.

Il Collegio valorizza l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, che fa espressamente permanere in vigore l’art. 6-bis per tutte le forze di polizia a ordinamento militare: la norma esprime la volontà del legislatore di superare le differenze di trattamento rispetto alla Polizia di Stato, nel quadro dell’omogeneizzazione del comparto sicurezza (Cons. Stato n. 10916 del 2023, Cons. Stato n. 3318 del 2024, Cons. Stato n. 3492 del 2024, C.G.A.R.S. n. 1329 del 2022).

Quanto all’eccepita vigenza dell’art. 1, comma 15-bis, il Tribunale osserva che il Codice dell’ordinamento militare ha abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva novellato la disposizione. L’abrogazione di una norma che novella una precedente legge non fa rivivere la norma originaria: la reviviscenza è istituto eccezionale e difetta la relativa condizione. Viene così meno anche l’esclusione della cessazione a domanda dal novero dei casi di fruizione dei sei aumenti periodici.

Il Collegio esclude inoltre che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 modifichi il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, operando esso ai soli fini della base pensionabile. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto al beneficio. Sulle somme maturano gli interessi legali, di regola senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese sono compensate in ragione della stratificazione normativa della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *