Danno da ritardo della P.A. e onere di tempestiva reazione del privato (C.G.A.R.S. n. 851 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale e richiede la prova, ex art. 2697 c.c., di tutti gli elementi costitutivi. In materia di interessi legittimi pretensivi il risarcimento presuppone la lesione di un bene della vita che il privato avrebbe avuto titolo per ottenere. Il requisito dell’ingiustizia del danno non si esaurisce nell’illegittimità del provvedimento o nell’inerzia dell’amministrazione. Sul piano causale occorre il giudizio controfattuale e la prova che, senza la condotta illegittima, il bene sarebbe stato conseguito. La tardiva attivazione dei rimedi contro il silenzio-inadempimento, ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm., e il difetto di prova sui tempi di realizzazione dell’opera escludono il nesso di causalità.

Il Fatto

La società chiede all’amministrazione regionale il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per un impianto fotovoltaico, dopo l’istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. L’amministrazione resta inerte. La società diffida l’ente e propone un primo ricorso avverso il silenzio, dichiarato irricevibile con sentenza non appellata e passata in giudicato. Un secondo ricorso viene accolto con ordine di provvedere, ma nessuna determinazione segue.

La società agisce quindi per il risarcimento del danno, assumendo di non aver potuto accedere agli incentivi per effetto dell’inerzia e delle modifiche normative sopravvenute. Il TAR Sicilia rigetta la domanda. Propone appello la società; l’amministrazione si oppone.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro della responsabilità da lesione di interessi legittimi richiamando l’Ad. Plen. n. 7/2021: natura aquiliana, centralità dell’ingiustizia del danno, necessità di provare il bene della vita e il nesso causale. Il metodo acquisitivo non supplisce all’onere probatorio e il danno non si presume dall’illegittimità.

Sul versante oggettivo la Corte applica il giudizio controfattuale e la regola del “più probabile che non”. Verifica poi la condotta del privato ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm.: l’idoneità dei rimedi esperiti va valutata in concreto. La prima iniziativa giudiziale fu proposta oltre un anno dopo l’istanza, quando il termine per ottenere l’indizione della conferenza di servizi era di trenta giorni. La sentenza di irricevibilità non impugnata ha consolidato l’irrilevanza del tempo trascorso. Il secondo ricorso fu notificato solo nel febbraio 2012, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 1/2012, e si concluse oltre il termine del 24 maggio 2012. La scelta di non agire tempestivamente integra una condotta causalmente efficiente del pregiudizio.

La Corte richiama la propria giurisprudenza sulla valenza del duty to mitigate ex art. 1227, comma 2, c.c. e sull’insufficienza della mera diffida. Ribadisce che la violazione dei termini procedimentali non espone automaticamente l’amministrazione a responsabilità e distingue la fattispecie da quella decisa dall’Adunanza plenaria, connotata da giudicato interno sulla causalità materiale.

Difetta inoltre la prova della spettanza del bene: manca la documentazione sui tempi di costruzione dell’impianto, e l’esito della conferenza di servizi, procedimento discrezionale, non era scontato. Il mancato ottemperamento all’ordinanza istruttoria non genera argomenti di prova a favore della parte gravata dall’onere. L’appello è infondato e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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