Interdittiva antimafia non richiede prova del reato né assoluzione penale (TAR Lombardia n. 282 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva è provvedimento preventivo che richiede una valutazione discrezionale del pericolo di infiltrazione mafiosa, condotta secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, con prognosi di attendibile verosimiglianza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, e non sull’evidenza oltre ogni ragionevole dubbio. Gli indizi vanno valutati in chiave unitaria e non atomistica. La valutazione prefettizia mantiene autonomia rispetto all’esito del giudizio penale: l’assoluzione o il non luogo a procedere non privano gli elementi indiziari della loro valenza sintomatica, dovendo l’interessato dimostrare in che modo la pronuncia penale sia idonea a vanificarne la portata. Il requisito dell’occasionalità delle agevolazioni, presupposto per le misure collaborative di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, non ricorre quando i tentativi di infiltrazione presentano carattere continuativo.
Il Fatto
Una società operante nella cura e manutenzione di aree verdi e giardini, costituita nel 2017, era partecipata in misura quasi totalitaria da un soggetto che ne era anche amministratore unico. Il Prefetto di Mantova ha adottato nei suoi confronti un’informazione antimafia interdittiva, ritenendo sussistenti elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa. Tali elementi ruotavano attorno alla figura dell’amministratore, ritenuto prestanome di esponenti di una cosca, e ai rapporti con altre comprese coinvolte, anch’esse attinte da provvedimenti interdittivi e da sequestri preventivi.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento previa sospensione. La domanda cautelare è stata respinta. Dopo una sentenza di non luogo a procedere del Gup di Brescia nei confronti dell’amministratore, la ricorrente ha chiesto la revoca dell’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a., senza ottenerla. La causa è stata quindi discussa e trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i profili di doglianza. Quanto al contraddittorio procedimentale, la Prefettura ha documentato l’inoltro, in data 4.8.2023, del preavviso di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 a mezzo pec, senza contestazione dell’effettiva ricezione. La censura è quindi infondata.
Nel merito, i giudici richiamano la natura preventiva del provvedimento e il criterio del “più probabile che non”, ribadendo che gli elementi di fatto vanno valutati in chiave unitaria. Il presupposto del potere prefettizio non implica necessariamente l’adesione dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione, potendo questo manifestarsi anche oltre la sua intenzione, né l’esclusione della contiguità compiacente vale di per sé ad escludere quella soggiacente.
La Prefettura ha dato conto in modo articolato di molteplici aspetti: la comune amministrazione delle diverse società, la prosecuzione dell’attività di un precedente compendio aziendale, il contratto di affitto d’azienda, la fittizia intestazione a fronte di una remunerazione pattuita, la continuità dei rapporti lavorativi e i legami di parentela e affinità con esponenti della cosca. Le censure della ricorrente attengono solo ad alcuni di tali aspetti, senza contestare il ruolo di prestanome, giustificato con ragioni economiche. Ne deriva l’insussistenza del travisamento dei fatti.
Quanto alla revoca degli arresti domiciliari in sede penale, essa non è dirimente: l’esclusione dell’aggravante mafiosa non esclude il pericolo di condizionamento, rispondendo l’accertamento penale alla logica dell’oltre ragionevole dubbio, ben più stringente. Sul non luogo a procedere, il Collegio richiama la propria ordinanza n. 125 dell’11.4.2024: il Gup ha escluso la prova dell’oltre ragionevole dubbio, ma ha riconosciuto forti sospetti sull’effettività delle operazioni, e la pronuncia riguardava solo un capo di imputazione.
I giudici valorizzano l’autonomia della valutazione prefettizia rispetto all’esito penale, richiamando Cons. Stato n. 2801 del 22.3.2024 e Cons. Stato n. 8767 del 4.11.2024: l’insussistenza del fatto penalmente rilevante non equivale all’insussistenza dell’indizio in sede preventiva, dovendo l’interessato indicare i profili per cui la pronuncia assolutoria avrebbe attitudine vanificatrice. Infine, il provvedimento dà conto del carattere continuativo e non episodico dei tentativi di infiltrazione, escludendo l’occasionalità presupposto delle misure di cui all’art. 94-bis. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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