Sei scatti ai fini del TFS tra requisiti anagrafici e prescrizione (Cons. Stato n. 3542 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, spetta al personale che chieda di essere collocato in quiescenza solo a condizione che abbia compiuto cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Il tenore letterale della norma non consente interpretazioni estensive o analogiche: non rileva l’ingresso cronologico nell’anno di riferimento, poiché un anno si compie soltanto quando sono trascorsi tutti i giorni che lo compongono. Il diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio si prescrive nel termine quinquennale decorrente dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del servizio. Sulla somma spettante non si cumulano interessi e rivalutazione monetaria, riconoscendosi solo la maggior somma tra gli uni e l’altra.

Il Fatto

Ex appartenenti alle forze di polizia, congedati a domanda dopo il compimento dei cinquantacinque anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio, hanno agito davanti al TAR Toscana per l’accertamento del diritto a sei scatti contributivi computabili nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita e per la condanna dell’INPS alla rideterminazione del trattamento, con differenze, interessi e rivalutazione.

Il primo giudice ha accolto in parte i ricorsi, respingendo le domande di chi non possedeva il requisito anagrafico al collocamento a riposo e, per un ricorrente, quelle coperte da prescrizione quinquennale. Contro tale decisione hanno proposto appello sia l’INPS sia i lavoratori, con impugnazioni poi riunite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), cod. proc. amm., i propri precedenti sulla materia, confermando l’indirizzo già espresso in più pronunce. Su questa base esamina i singoli motivi.

Quanto alla posizione dell’ex appartenente all’Arma dei carabinieri, la censura dell’INPS è fondata: il requisito appartiene alle forze di polizia a ordinamento militare e, avendo maturato età e servizio utili, ha diritto alla rideterminazione della buonuscita con i sei scatti. Il diritto ai sei scatti va quindi riconosciuto anche a lui, con le conseguenze già precisate per gli altri ex carabinieri.

È invece infondata la censura sull’interpretazione della norma: l’art. 6-bis, comma 2, richiede espressamente il compimento dei cinquantacinque anni e dei trentacinque anni di servizio utile, senza spazio per letture estensive. Non convince la tesi di chi ritiene sufficiente essere entrati nell’anno di riferimento, perché l’anno si compie solo al decorso di tutti i giorni che lo costituiscono.

Per il ricorrente cessato dal servizio nel 2015, con ultimo ordinativo di pagamento emesso nel novembre dello stesso anno, opera la prescrizione: il ricorso è stato notificato nel 2022 e la diffida è stata indirizzata a un ufficio non debitore delle somme. Quanto all’appello dell’INPS, è fondata la censura sul difetto del requisito anagrafico per un ex dipendente posto in congedo prima del compimento dei cinquantacinque anni.

È invece infondata la censura sulla prescrizione relativa agli altri appellati. Il Collegio conferma l’indirizzo secondo cui il dies a quo coincide con l’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento, anche per la natura interruttiva del riconoscimento del debito connessa al pagamento rateale: non sussistono contrasti tali da giustificare la rimessione all’adunanza plenaria. Nel caso concreto gli ultimi ratei sono stati emessi tra il 2016 e il 2018 e le diffide del 2021, seguite dal ricorso del 2022, hanno validamente interrotto il termine. Le spese dei due gradi sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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