Decadenza dagli incentivi energetici e prova della falsità documentale (Cons. Stato n. 3541 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di disporre la decadenza dagli incentivi per la produzione di energia, qualora si fondi sul presupposto che il beneficio sia stato conseguito mediante dichiarazioni o documenti non veri, non incontra il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 per la diversa ipotesi di autotutela, trattandosi di potere doveroso nell’esercizio e vincolato nei contenuti. L’onere di provare la falsità della documentazione grava sul Gestore, quale presupposto del potere di decadenza. Il fatto che un tecnico abbia falsificato documenti in altri procedimenti non è sufficiente a dimostrare, né a far presumere, che la condotta sia stata tenuta anche nella singola pratica. È pertanto necessaria una istruttoria specifica volta ad accertare la falsità dei documenti del singolo richiedente, non potendosi fondare la decadenza su una mera presunzione derivante da comportamenti altrui.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto nel novembre 2017 l’ammissione agli incentivi del c.d. conto termico, previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016, per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a pellet. La domanda era stata accolta nel dicembre 2017. Nel marzo 2020 il Gestore dei servizi energetici ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela, riferendo di aver appreso dalla Guardia di finanza che la documentazione sullo smaltimento degli impianti sostituiti era falsificata e che le fatture erano state alterate per indicare importi maggiori del reale. Acquisite le controdeduzioni, il Gestore ha disposto l’annullamento d’ufficio con atto del 4 giugno 2020.
Il privato ha impugnato l’atto dinanzi al TAR Lazio, deducendo la violazione dei diritti di partecipazione, il decorso del termine per l’autotutela e il difetto di prova della falsità documentale. Il Tribunale ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese. Contro la decisione è stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, con cui si lamentava il mancato accesso alla corrispondenza con la Guardia di finanza e l’omessa audizione orale. L’art. 10 della legge n. 241 del 1990 riconosce il diritto di visione degli atti «salvo quanto previsto dall’articolo 24», che esclude dall’accesso i documenti coperti da segreto. Nel caso di specie la documentazione era formata nell’ambito di un’indagine in corso e veniva in rilievo l’art. 329 cod. proc. pen. sul segreto degli atti di indagine. Il privato, peraltro, non aveva esperito i rimedi per ottenerne l’ostensione. Quanto all’audizione, la legge sul procedimento non contempla il diritto a essere sentito oralmente, prevedendo un contraddittorio scritto, e neppure il diritto dell’Unione lo impone in via generale, essendo sufficiente la possibilità di esporre le proprie deduzioni per iscritto.
Il secondo motivo è stato dichiarato infondato. Il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di decadenza, e non di annullamento d’ufficio, perché fondato sul presupposto che il beneficio sia stato conseguito sulla base di documenti non veri, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020. Tale potere, doveroso nell’esercizio e vincolato nei contenuti, non incontra la preclusione temporale dell’art. 21-nonies. Le modifiche all’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, che hanno subordinato la decadenza ai presupposti dell’autotutela, sono successive al provvedimento del 4 giugno 2020 e non possono sindacarne la legittimità, in applicazione del principio di irretroattività e del corollario che la legittimità dell’atto si valuta con riguardo alla legge vigente al momento della sua adozione.
È stato invece accolto il terzo motivo. L’onere di provare la falsità della documentazione grava sul Gestore. Dagli atti risultava che il tecnico che aveva curato la pratica era stato imputato e aveva patteggiato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ma il procedimento penale non aveva avuto a oggetto specificamente i documenti del ricorrente. Il Gestore non aveva accertato con autonoma istruttoria la falsità di quei documenti, limitandosi a presumere che, avendo il tecnico commesso falsità in altri procedimenti, lo avesse fatto anche in quello del ricorrente. Il Collegio ha ribadito che ciò non è sufficiente, richiamando la Sez. II n. 4484 del 2025, resa su caso analogo; la stessa Guardia di finanza aveva riferito di aver esaminato circa 2.400 pratiche e di aver rinvenuto falsificazioni in 1.747.
Il difetto di prova del presupposto ha determinato l’illegittimità del provvedimento di decadenza, annullato in riforma della sentenza impugnata. Il GSE è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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