Scatti stipendiali al congedato a domanda per TFS senza termine decadenziale (Cons. Stato n. 8243 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, decreto legge n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non ha natura decadenziale. Esso costituisce un onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e non condiziona l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita. Il beneficio spetta agli appartenenti alla Polizia di Stato collocati in congedo a domanda, senza necessità di interpretazione estensiva: la norma li contempla espressamente e il Codice dell’ordinamento militare ne conferma la perdurante vigenza. Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione del TFS decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, cui va riconnessa efficacia interruttiva.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Polizia di Stato, ha chiesto al TAR Campania l’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti contributivi fra le voci computabili per la liquidazione del trattamento di fine servizio. L’INPS aveva liquidato l’indennità di buonuscita escludendo la maggiorazione.

Il TAR ha accolto il ricorso e condannato l’Istituto alla rideterminazione dell’indennità, con inclusione dei sei scatti e interessi legali sino al soddisfo. L’INPS ha proposto appello, deducendo in via preliminare l’onere decadenziale della domanda di pensionamento e, in via pregiudiziale di merito, l’intervenuta prescrizione del diritto, oltre a censure di merito sull’applicabilità della disciplina e sulla sostenibilità finanziaria dell’interpretazione accolta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione sull’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, richiamando il proprio consolidato orientamento (Sez. II n. 2980, 2981, 2982 e 2984 del 2023). La mancata previsione espressa del termine del 30 giugno come termine decadenziale, unita alla lettura sistematica con il comma 3, esclude conseguenze decadenziali: il rispetto del termine serve solo a far decorrere il collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo.

Il Collegio esclude inoltre che la presentazione della domanda entro il 30 giugno possa incidere sull’attribuzione dei sei scatti. Una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda nell’anno di maturazione dei requisiti e chi la presenta negli anni successivi sarebbe priva di ragionevole giustificazione, salvo una norma chiara nel senso della decadenza. Il richiamo alla Corte costituzionale n. 356 del 1996 e all’ordinanza n. 151 del 2019 conferma che l’ambiguità della disposizione non consente di farne discendere alcuna decadenza.

Quanto alla prescrizione, il Collegio segue l’orientamento secondo cui il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connessa al pagamento rateale (Sez. II n. 3807 del 2024). L’istanza interruttiva risulta tempestiva rispetto a tale decorrenza.

Nel merito, il Collegio ritiene che la disciplina applicabile sia proprio l’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, che menziona espressamente il personale della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. ha portata solo rafforzativa.

Respinta anche la censura fondata sull’art. 81 della Costituzione: non si è in presenza di un’interpretazione estensiva, ma dell’applicazione del contenuto stesso della norma. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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