Il conto giudiziale irregolare non è approvato anche in assenza di ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 163 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha ad oggetto l’accertamento della regolarità dei conti giudiziali, non direttamente l’operato dell’agente contabile. La regolarità del conto va valutata in base alla sua idoneità a rappresentare chiaramente i fatti di gestione, come richiesto dall’art. 140, comma 2, c.g.c. L’assenza di ammanchi e la conformità dell’agente alle prassi amministrative interne non escludono l’accertamento dell’irregolarità del conto, se questo viola gli obblighi di legge.
Il Fatto
L’agente contabile, cassiere dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha reso il conto giudiziale per l’ultima gestione, relativa al periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2019. Il magistrato istruttore ha rilevato plurime irregolarità, tra cui la tardiva parificazione del conto, la commistione tra la gestione delle riscossioni e quella del fondo economale, la mancata chiusura in pareggio e il passaggio di consegne svolto senza l’intervento di un funzionario dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, rilevando che il termine di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. decorre dal deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale e non dalla data di presentazione all’Amministrazione.
Nel merito, la Corte ha chiarito che il giudizio di conto verifica la regolarità delle gestioni pubbliche e che il conto deve rappresentare i fatti di gestione in modo certo e intellegibile. La conformità alle istruzioni operative interne non può derogare agli obblighi legali di rendicontazione, né l’assenza di ammanchi può escludere l’irregolarità del conto.
Le irregolarità riscontrate consistono nella tardiva parificazione, nella commistione tra gestioni diverse sul medesimo conto corrente e nella mancata chiusura in pareggio, non giustificabile da esigenze operative eccezionali non specificate nel conto. Il passaggio di consegne, avvenuto senza la presenza del funzionario terzo, è avvenuto in violazione dell’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924, adempimento non meramente formale ma finalizzato alla tutela di entrambi gli agenti.
La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno è stata invece imputata all’Amministrazione, non all’agente.
La Corte ha dichiarato il conto irregolare e non ha ammesso l’agente a discarico, senza provvedere sulle spese.
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Nota della Redazione
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