Selezione interna per elisoccorso e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 974 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative a una selezione interna riservata a personale già legato da un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, finalizzata all’individuazione di soggetti da impiegare in un’attività peculiare ma riconducibile al rapporto preesistente, non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. L’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 devolve al giudice amministrativo le sole procedure concorsuali preordinate alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro o alla progressione tra aree professionali con novazione del rapporto. In assenza di tali presupposti, la selezione costituisce espressione dei poteri del datore di lavoro e la cognizione spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Il Fatto
ESTAR ha indetto, con deliberazione n. 134 del 28 marzo 2023, una selezione per la formazione di una graduatoria da cui attingere i componenti dell’equipaggio sanitario della base di elisoccorso di Firenze, nell’interesse dell’Azienda USL Toscana Centro. Il bando richiamava gli indirizzi regionali approvati con D.G.R. n. 1126/2022 e ammetteva infermieri dipendenti del S.S.R., medici dipendenti in servizio nei settori dell’emergenza e medici convenzionati con l’azienda sanitaria dell’area vasta.
Nominata la Commissione con determinazione n. 670 del 19 maggio 2023 e approvate le graduatorie per il personale medico e infermieristico, ESTAR ha annullato in autotutela la nomina e gli atti successivi, riscontrata l’errata composizione dell’organo. I candidati utilmente collocati hanno impugnato l’annullamento davanti al TAR, deducendo la carenza dei presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, la violazione dell’art. 7 della stessa legge e l’interpretazione formalistica della clausola sul profilo dei commissari.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., il Collegio esamina l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione. Il parametro è l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, che riserva al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici.
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato, civile e amministrativo, secondo cui la giurisdizione amministrativa presuppone una procedura preordinata alla costituzione di un nuovo rapporto o alla progressione del dipendente da un’area professionale a un’altra, con novazione del rapporto preesistente (Cass. civ. Sez. Un. n. 8985 del 2018; Cons. Stato Sez. VII n. 1110 del 2022; TAR Lombardia Sez. IV n. 425 del 2016).
Nel caso concreto la selezione era rivolta a infermieri e medici già dipendenti del S.S.R. e a medici in convenzione. Il servizio di elisoccorso, secondo l’allegato alla delibera regionale, è parte integrante del sistema di emergenza-urgenza e costituisce modalità operativa aggiuntiva rispetto all’attività ordinaria, svolta su turni. Il bando stesso richiedeva la conservazione del rapporto con l’azienda sanitaria di riferimento.
Il Collegio affronta il profilo più delicato: la partecipazione dei medici in convenzione, titolari di un rapporto parasubordinato non ascrivibile al pubblico impiego. Tale circostanza non basta a qualificare la selezione come concorsuale. I medici convenzionati sono parte integrante dell’organizzazione del S.S.R. e, per l’art. 65, comma 2, lett. d), A.C.N. del 28 aprile 2022, possono operare interventi di soccorso su ala rotante. Anche per loro, dunque, il rapporto lavorativo resta invariato e le mansioni sono già previste dagli accordi di riferimento.
La selezione, priva di effetti novativi, esprime i poteri del datore di lavoro e va deferita al giudice ordinario. I ricorsi sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con rimessione delle parti dinanzi al giudice del lavoro ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; le spese sono compensate in ragione della natura in rito della pronuncia.
Nota della Redazione
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