Carta docente non corrisposta: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3313 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è accolto quando il titolo esecutivo, ritualmente notificato e munito di formula esecutiva, sia divenuto definitivo e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e che non contesti il credito nell’an e nel quantum, è dichiarata inottemperante. Il giudice assegna un nuovo termine per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora commissario ad acta, con liquidazione del compenso secondo il d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accerta il proprio diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.

Il titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato all’amministrazione debitrice ed è passato in giudicato. Non avendo il Ministero dato esecuzione, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si costituisce con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione: il titolo della cui ottemperanza si tratta è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente. Rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento fissato dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Da ciò deriva l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1000,00, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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