Documento caratteristico del militare e sindacato di legittimità sui giudizi valutativi (TAR Molise n. 311 del 03.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi contenuti nel documento caratteristico del militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili in sede di legittimità entro i ristretti limiti della manifesta abnormità, del travisamento dei presupposti di fatto e della discriminazione. L’onere di specificazione della motivazione, che la giurisprudenza correla all’attribuzione di un giudizio deteriore rispetto ai precedenti, opera solo in presenza di un brusco abbassamento inserito in un contesto di valutazioni costantemente positive. Tale onere non sussiste quando il giudizio impugnato si colloca in una linea di sostanziale continuità con una tendenza valutativa già flettente, desumibile dai documenti caratteristici precedenti. Il documento caratteristico non richiede un elenco analitico ed esaustivo di fatti, essendo sufficiente un giudizio sintetico sulle qualità riscontrate nel periodo considerato.
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo Maggiore dei Carabinieri con funzioni di comandante di Stazione, impugnava il rapporto informativo contenente il proprio documento caratteristico, redatto per il periodo dal 9 settembre 2020 al 1° gennaio 2021 ai fini dell’inclusione nell’aliquota straordinaria di avanzamento al grado di Luogotenente. Il documento era stato oggetto di presa visione il 1° marzo 2021.
L’impugnativa si fondava su un unico motivo, con cui il ricorrente lamentava la carenza di motivazione, l’illogicità e la contraddittorietà del giudizio, valorizzando gli esiti delle visite ispettive, l’assenza di mancanze disciplinari e il preteso notevole abbassamento della valutazione rispetto al pregresso. L’Amministrazione resisteva, eccependo l’adeguatezza della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dall’esame delle singole doglianze. Quanto alle visite ispettive, il Tribunale ha osservato che queste non avevano ad oggetto specificamente l’operato del ricorrente, ma aspetti generali del funzionamento del Reparto, e che il giudizio finale delle stesse risultava sostanzialmente coerente con la valutazione individuale. Di rilievo decisivo sono state le numerose esortazioni rivolte personalmente al ricorrente e i rilievi di minor impegno e scarsa collaborazione, posti a fondamento del giudizio sintetico.
Sul dedotto difetto di motivazione, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui un onere motivazionale rinforzato è configurabile solo in caso di improvvisa riduzione delle qualifiche rispetto a valutazioni costantemente positive (richiamando T.A.R. Lombardia, Sez. III, n. 1006/2019). Ha però rilevato che il ricorrente aveva già riportato in tre occasioni una valutazione complessiva inferiore a quella gravata, con una tendenza al ribasso documentata nelle schede precedenti. Ne derivava l’assenza di una reale “caduta di punteggio”, con conseguente insussistenza dell’onere specificativo, in linea con l’orientamento citato (T.A.R. Basilicata, n. 88/2022; Cons. St., Sez. II, n. 711/2014; Cons. St., Sez. VI, n. 6607/2006), secondo cui l’onere di indicare fatti specifici è limitato alle ipotesi eccezionali di periodo negativo inserito in ampi periodi positivi.
Il Collegio ha poi ribadito che i giudizi valutativi ineriscono al merito dell’azione amministrativa e sono sindacabili solo entro ristretti limiti (richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 389/2018). Ha inoltre evidenziato che la sanzione disciplinare notificata nel periodo, pur non menzionabile nel documento, ben poteva assumere rilievo nella valutazione complessiva (art. 694 del d.P.R. n. 90/2010; Cons. Stato, II, n. 828/2020). Ha infine escluso la contraddittorietà tra i giudizi del compilatore e del revisore, osservando che nessuna norma impone la loro coincidenza integrale, e che i giudizi successivi sono indipendenti l’uno dall’altro, senza affidamento sul mantenimento della qualifica superiore. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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