Sensore glicemico a carico del SSN anche per ipoglicemia severa (TAR Puglia n. 1516 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla salute, quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, impone al Servizio sanitario nazionale di erogare le prestazioni che presentino, per le specifiche condizioni cliniche del paziente, evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute. L’assenza, nella normativa regionale di settore, di un’espressa previsione della fornitura di un dispositivo diagnostico per una patologia diversa da quella ivi contemplata non integra ragione sufficiente per negarla: la lacuna normativa non può ripercuotersi in danno dell’assistenza sanitaria universale. Il diniego fondato esclusivamente sul dato testuale della disciplina regionale, che riserva il presidio ai pazienti diabetici di tipo 1 e 2 in terapia insulinica multi-iniettiva o in associazione al microinfusore, è illegittimo ove la condizione clinica del richiedente, di analoga o speculare gravità, sia documentata e la prescrizione del dispositivo sia raccomandata da una struttura ospedaliera qualificata. Resta salva la potestà dell’amministrazione sanitaria e della Regione di regolamentare le condizioni di autorizzazione, nel bilanciamento tra tutela della salute, efficienza organizzativa e sostenibilità finanziaria.

Il Fatto

La ricorrente, affetta da ipoglicemia di grado severo di incerta classificazione, chiedeva all’A.S.L. di Lecce la prescrizione e la fornitura gratuita del sensore glicemico per il monitoraggio continuo della glicemia, oltre al rimborso delle spese già sostenute per l’acquisto in proprio del dispositivo. Il monitoraggio era stato raccomandato da una struttura ospedaliera di rilievo nazionale, che ne aveva attestato l’indispensabilità per prevenire episodi potenzialmente fatali, non adeguatamente controllabili con il glucometro tradizionale.

L’amministrazione negava la prestazione sul rilievo che la normativa regionale riserva il presidio ai pazienti affetti da diabete mellito tipo 1 o tipo 2 in terapia insulinica multi-iniettiva o in associazione al microinfusore. La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione del diritto costituzionale alla salute, della legge n. 833/1978, l’eccesso di potere per disparità di trattamento e la necessità clinica comprovata, chiedendo altresì l’accertamento dell’obbligo di fornitura e rimborso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso ammissibile. L’atto impugnato non è mere conferma del precedente diniego, perché la nuova istanza introduceva la domanda di rimborso delle spese e richiamava i principi della legge n. 833/1978. Quanto alla mancata impugnazione della deliberazione regionale, essa disciplina l’erogazione dei presidi per i pazienti diabetici e non riguarda la patologia della ricorrente.

Nel merito, il Tribunale richiama l’art. 1 del d.lgs. n. 502/1992, che pone a carico del Servizio sanitario le prestazioni con evidenza scientifica di significativo beneficio per specifiche condizioni cliniche o di rischio. Richiama quindi la giurisprudenza amministrativa secondo cui requisito imprescindibile per l’erogazione, o per il rimborso, è l’evidenza scientifica del beneficio, mentre il bilanciamento tra salute e sostenibilità finanziaria attiene alla discrezionalità amministrativa.

La questione controversa è se sussista l’obbligo di fornire il sensore ai pazienti con ipoglicemia severa di incerta classificazione. Il Collegio osserva che la disciplina regionale non contempla espressamente tale fornitura e che manca una prescrizione dei centri diabetologici autorizzati. Tali rilievi non ostano all’accoglimento: la deliberazione regionale riguarda i pazienti diabetici e la condizione della ricorrente, pur con sintomatologia speculare, non vi rientra. La mancata previsione deriva proprio dall’estraneità della patologia all’ambito disciplinato e non vale a giustificare il diniego.

Il Tribunale sottolinea che, se non esiste una norma che preveda la fornitura per l’ipoglicemia severa, non ne esiste neppure una che la vieti, a fronte di esigenze paragonabili a quelle dei pazienti diabetici. La lacuna normativa non può ripercuotersi in danno dell’assistenza sanitaria universale. Del resto, riconoscere il presidio ai soli diabetici in terapia insulinica multi-iniettiva o con microinfusore, escludendo a priori patologie affini, contrasta con l’art. 32 della Costituzione e con i principi di eguaglianza e parità di trattamento nell’accesso alle cure.

Il beneficio del monitoraggio risulta dimostrato dalla sintomatologia, dal riconoscimento della rimborsabilità da parte di altre Regioni e, nel caso concreto, dalla raccomandazione di una struttura ospedaliera di eccellenza. L’amministrazione avrebbe dovuto accogliere l’istanza, non esistendo una struttura analoga ai centri diabetologici per i pazienti con ipoglicemia severa. Il ricorso è accolto: il diniego è annullato, con obbligo di fornitura e di rimborso delle spese documentate dal 2023 alla proposizione del ricorso. Resta salva la possibilità per l’A.S.L. e per la Regione di regolamentare le condizioni di autorizzazione, eventualmente istituendo un centro dedicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *