Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1297 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma resta circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non consente la cognizione di domande ulteriori, ancorché correlate al giudicato stesso. Qualora l’amministrazione intimata non eccepisca né provi l’avvenuto adempimento delle obbligazioni discendenti dal titolo giudiziale, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione nel termine indicato. La richiesta nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventualità di un perdurante inadempimento dopo la scadenza del termine.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, pubblicata il 4 dicembre 2023. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della cd. “Carta del docente” e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del relativo bonus, per un valore complessivo corrispondente alle annualità perdute.

Il titolo giudiziale era stato trasmesso all’amministrazione in copia attestata conforme il 31 dicembre 2023. Lamentando il persistente inadempimento, il ricorrente propone ricorso di ottemperanza, notificato il 6 marzo 2025 e depositato l’8 marzo 2025. Il Ministero si costituisce con atto di stile. All’udienza in camera di consiglio del 5 novembre 2025 la causa viene introitata per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica in via preliminare l’azione come ricorso di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., norma che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il perimetro del giudizio è però segnato con nettezza: esso è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non ammette la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato medesimo.

Il Tribunale verifica poi i presupposti dell’azione esecutiva. La sentenza del giudice del lavoro risulta trasmessa all’amministrazione in copia attestata conforme il 31 dicembre 2023, sicché è maturato il termine di cui all’art. 14, primo comma, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: l’azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice di somme non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza dei centoventi giorni dalla notifica del titolo. La valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., è attestata dalla certificazione del Tribunale di Trani del 5 marzo 2025.

Sul merito dell’ottemperanza, il Collegio rileva che l’amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo né ha fornito alcuna giustificazione dell’inerzia. Su questo presupposto ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate nel titolo in favore del ricorrente.

La nomina del commissario ad acta viene riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine: la scelta si fonda sul comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, dove il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari. Il Collegio dispone infine la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *