Trasferimento di sede di farmacia rurale: distanze, vincolo cimiteriale e pareri (TAR Puglia n. 1515 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il limite di distanza minima di 3.000 metri previsto dall’art. 104 del R.D. n. 1265/1934, nel testo sostituito dall’art. 2 della legge n. 362/1991, si applica alle sole farmacie di nuova istituzione e non al mero trasferimento di sede di una farmacia rurale già istituita. Il trasferimento della farmacia rurale è legittimo quando avviene all’interno della medesima zonizzazione in cui era originariamente ubicata, così da non vanificare le ragioni di interesse pubblico poste a base della sua istituzione. Il vincolo di inedificabilità di cui all’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 vieta le costruzioni entro la fascia di rispetto cimiteriale, non i trasferimenti di sede farmaceutica. Il parere dell’Ordine provinciale dei farmacisti, richiesto dall’art. 11 del D.L. n. 1/2012, è previsto per l’identificazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie e non per il trasferimento di sede di una farmacia esistente.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una farmacia urbana, impugna il decreto con cui il Sindaco ha autorizzato il trasferimento di sede di una farmacia rurale da un immobile a un altro ubicato a circa duecento metri di distanza, nella stessa frazione. La ricorrente aveva presentato osservazioni in sede procedimentale, lamentando la riduzione della distanza rispetto alla propria sede al di sotto dei 3.000 metri e l’asserita ubicazione dei nuovi locali entro la fascia di rispetto cimiteriale.
Il Comune e la società controinteressata eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, per mancata impugnazione di un precedente decreto di esercizio provvisorio e del permesso di costruire del 2009, e chiedono in subordine il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. L’interesse a ricorrere sussiste, poiché il trasferimento ha determinato una maggiore vicinanza alla sede della ricorrente e il precedente decreto di esercizio provvisorio è provvedimento diverso, non meramente confermativo, adottato previa autonoma istruttoria. Anche il permesso di costruire è atto autonomo, con presupposti e istruttorie differenti, e la sua mancata impugnazione non preclude il gravame avverso l’autorizzazione al trasferimento.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina. La farmacia rurale risponde a esigenze di assistenza farmaceutica locale che prescindono dal criterio demografico (richiamate Cons. Stato n. 2302 del 2019 e n. 450 del 2021). Essa può essere trasferita solo all’interno della medesima zonizzazione, per non vanificare le ragioni della sua istituzione (Cons. Stato n. 5312 del 2018). Nel caso concreto lo spostamento avviene nella stessa frazione, sulla medesima direttrice stradale, a soli duecento metri: le finalità istitutive restano integre.
Il primo motivo è infondato perché l’art. 104 T.U.L.S. concerne le farmacie di nuova istituzione, mentre la farmacia de qua è stata istituita con decreto del 1964 e la vicenda attiene a un mero trasferimento di sede, fuori dall’ambito applicativo della norma ratione temporis e ratione materiae.
Il secondo motivo è infondato: il provvedimento di accoglimento dell’istanza ha contenuto vincolato e non richiede una motivazione analitica sulle osservazioni dei terzi, che costituiscono mero apporto procedimentale. Il trasferimento, inoltre, risponde all’esigenza di ovviare alla mal accessibilità della sede per le problematiche di viabilità insorte dal 2022.
Il terzo motivo è infondato: il vincolo dell’art. 338 T.U.L.S. vieta le costruzioni, non i trasferimenti di farmacia, e la perimetrazione operata dagli strumenti urbanistici comunali esclude il comparto interessato dalla fascia di rispetto. Il quarto motivo è infondato: l’art. 11 del D.L. n. 1/2012 richiede il parere dell’Ordine solo per la collocazione di nuove farmacie. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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