La sentenza che accerta la concorrenza sleale deve sempre inibire la continuazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 9205 del 11.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale deve sempre inibirne la continuazione, ex art. 2599 cod. civ., salvo i casi eccezionali di impossibilità o carenza di interesse: il provvedimento inibitorio costituisce contenuto necessario della decisione e non può essere omesso dal giudice. Diversamente, la mancata adozione di provvedimenti accessori, quali la penale o la pubblicazione della sentenza, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. La valutazione di confondibilità tra segni, quando è espressamente fondata su un esame globale e sintetico, costituisce giudizio di fatto incensurabile in cassazione, se non per vizio motivazionale.

Il Fatto

La società ricorrente, già licenziataria del marchio «Kuboraum» di titolarità della società tedesca e concesso in licenza alla seconda, impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, l’aveva condannata al risarcimento dei danni per concorrenza parassitaria, escludendo però la contraffazione del marchio. Il giudice d’appello aveva accertato la cessazione del contratto di licenza solo dopo cinque mesi dalla disdetta del 17 settembre 2014 e aveva liquidato il danno applicando la percentuale del 30% sul prezzo di vendita dei prodotti, senza però pronunciare l’inibitoria della continuazione dell’attività illecita né altri provvedimenti consequenziali.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminati i nove motivi del ricorso principale, ne dichiara la maggior parte inammissibili: la questione sulla legge applicabile alla revoca della licenza non era stata devoluta in appello e non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità; le censure sulla motivazione e sulla valutazione degli elementi probatori si risolvono in critiche al merito, non sindacabili in questa sede. Infondato è invece il motivo concernente la liquidazione equitativa del danno, poiché la Corte territoriale ha chiaramente fatto ricorso al criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., e non ai parametri dell’art. 125 c.p.i., riservati alla contraffazione dei diritti di proprietà industriale.

Accolto invece il primo motivo del ricorso incidentale: la Corte di appello, nell’aver escluso la contraffazione per le vendite successive alla cessazione del rapporto di licenza, ha poi considerato proprio quelle vendite ai fini della liquidazione del danno da concorrenza sleale, dando luogo a una insanabile contraddizione nell’iter motivazionale, che non consente di comprendere perché tali condotte non integrassero contraffazione del marchio.

Rilevante è, infine, l’accoglimento dell’ultimo motivo del ricorso incidentale. La Corte di cassazione ricorda che, ai sensi dell’art. 2599 cod. civ., la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale deve inibirne la continuazione e adottare gli opportuni provvedimenti per eliminarne gli effetti. Il provvedimento inibitorio è contenuto necessario della decisione e, salvi i casi eccezionali di impossibilità o carenza di interesse, non può essere omesso. Diversamente, la penale e la pubblicazione della sentenza sono provvedimenti discrezionali, la cui mancata adozione non è sindacabile in cassazione.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo e il sesto motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti o inammissibili gli altri e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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