Improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito della relazione di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 1 n. 20286 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio per cassazione, il mancato deposito, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., di copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione determina l’improcedibilità del ricorso, ove la parte abbia dichiarato che la sentenza è stata notificata. Tale vizio è rilevabile anche d’ufficio, non è sanabile dalla mancata contestazione della parte controricorrente e non può essere riparato mediante la successiva e tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.. L’onere di deposito è funzionalmente preordinato alla verifica, da parte del giudice di legittimità, della tempestività dell’impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato.

Il Fatto

Una società, consorziata di un consorzio per insediamenti produttivi, conveniva in giudizio sia il consorzio sia il Comune, chiedendo il trasferimento del lotto di sua spettanza e il risarcimento del danno. Dopo una prima pronuncia della Corte di appello di Venezia, che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, la Corte di cassazione dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, con rinvio al Tribunale, il quale rigettava le domande.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 2022, respingeva l’appello principale della società e, accogliendo gli appelli incidentali, la condannava al pagamento delle spese processuali. Il provvedimento veniva impugnato dalla società con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre il consorzio e il Comune resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, in via pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei motivi di ricorso, rileva che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. La ricorrente, pur affermando che la sentenza impugnata era stata notificata in data 30 marzo 2022, non ha depositato copia della relativa relazione di notificazione.

Richiamando un indirizzo costante, ribadito di recente dalla stessa Sezione Prima con ordinanza n. 1389 del 22.01.2026, la Corte afferma che il mancato deposito della copia della sentenza con la relata di notifica, nel termine perentorio stabilito dall’art. 369 c.p.c., impedisce di verificare la tempestività dell’impugnazione e il conseguente formarsi del giudicato. Tale omissione determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, salvo che la copia sia stata prodotta dalla parte controricorrente.

La Corte precisa che il termine per il deposito è funzionalmente preordinato all’immediato riscontro, da parte del giudicante, dell’ordinato svolgimento del giudizio di legittimità. La relativa efficacia sanzionatoria giustifica la declaratoria di improcedibilità anche in assenza di contestazione da parte del controricorrente, poiché il vizio presidia un comportamento omissivo della parte che ostacola l’avvio del processo.

La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso, attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione. Tale dichiarazione, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, la impegna a depositare la copia della sentenza munita della relata di notifica, senza che sia possibile riparare all’omissione mediante la successiva produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

Nel caso di specie, il ricorso, notificato il 30 maggio 2022 e depositato il 9 giugno 2022, contiene la dichiarazione che la sentenza impugnata è stata notificata il 30 marzo 2022, ma non risulta depositata la relata di notifica. Né la tempestività può essere accertata in base alla “prova di resistenza”, atteso che tra la data di notificazione della sentenza e il deposito del ricorso sono trascorsi più di sessanta giorni. La Corte dichiara quindi improcedibile il ricorso, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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