Sequestro penale non impedisce demolizione e fiscalizzazione ha natura eccezionale (Cons. Stato n. 2445 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione avente ad oggetto un immobile sottoposto a sequestro penale non è nulla, ma valida e perfetta, seppure temporaneamente priva di esecutività fino a che il sequestro mantiene efficacia. I due provvedimenti coesistono sul piano giuridico, mentre il conflitto si pone solo sul piano degli effetti: il sequestro inibisce temporaneamente l’efficacia del provvedimento repressivo, destinato a riespandersi una volta cessato il primo. Il sequestro non costituisce factum principis idoneo a escludere la responsabilità dell’obbligato, che ha facoltà di attivarsi per ottenere il dissequestro e ottemperare. La cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso ha natura eccezionale e presuppone la dimostrata impossibilità del ripristino senza pregiudizio alla parte conforme dell’immobile, oltre a una valutazione discrezionale dell’amministrazione. La mancata o inesatta indicazione della superficie da acquisire non inficia di per sé l’ordinanza repressiva.

Il Fatto

Il Comune di Casagiove adottava un’ordinanza con cui ingiungeva la sospensione dei lavori e la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, in relazione alle opere di ampliamento di un immobile adibito a sede operativa e deposito della società. Le opere risultavano realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio, senza preventiva autorizzazione sismica e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. La società impugnava il provvedimento e il diniego dell’accertamento di conformità paesaggistica.

Il TAR Campania respingeva il ricorso e i motivi aggiunti con sentenza n. 3459/2023. La società proponeva appello, resistendo il Comune. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria dell’11 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di non esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, risultando comunque il gravame infondato nel merito.

Sul primo motivo, relativo alla pendenza del sequestro penale sull’immobile, l’appellante invocava un precedente isolato. Il Consiglio di Stato lo ritiene superato dal pacifico e costante indirizzo, da ultimo riaffermato dalla sentenza n. 849/2026, secondo cui l’ordine di demolizione resta valido ma temporaneamente ineseguibile. Il sequestro non vale come factum principis: l’interessato può attivarsi nei tempi necessari per ottenere il dissequestro e ottemperare. A tale giurisprudenza il Collegio rinvia anche per esigenze di sinteticità, ai sensi dell’art. 3, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.

Quanto all’individuazione delle opere da demolire, il mezzo è generico e comunque infondato in fatto. L’area di sedime risulta indicata con la consistenza e i riferimenti catastali, e la giurisprudenza ammette che la mancata o inesatta indicazione della superficie da acquisire non inficia l’ordinanza repressiva (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5471 del 2017). Il provvedimento elencava gli interventi illeciti e le risultanze istruttorie, qualificando correttamente le opere come nuova costruzione.

Sulla natura delle opere, l’affermazione di temporaneità e precarietà resta un giudizio soggettivo della parte, privo di riscontri obiettivi. Il Collegio accoglie le deduzioni del Comune sulla fiscalizzazione dell’abuso: istituto di natura eccezionale, applicabile solo in caso di dimostrata impossibilità del ripristino senza pregiudizio alla parte conforme e comunque secondo valutazione discrezionale dell’amministrazione.

Il secondo motivo, sul diniego di sanatoria, presuppone una qualificazione delle opere esclusa dalle risultanze in atti e dal rigetto delle censure precedenti. L’appellante non contesta l’applicabilità dell’art. 48 delle NTA del piano regolatore comunale, confermando implicitamente la correttezza della sentenza. L’appello è respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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