Stazioni radio base nei parchi: divieto regionale cedevole se manca copertura alternativa (TAR Puglia n. 41 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto regionale di costruire nuove opere all’interno di un parco naturale, ove non configuri un criterio di localizzazione in negativo riferito a siti sensibili specificamente individuati, non può essere inteso in senso assoluto. Esso va interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla luce del favor legislativo per la capillare allocazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e assistite dal carattere di pubblica utilità. Il limite localizzativo è legittimo solo se non pregiudica la copertura di rete del territorio e se risultano praticabili siti alternativi idonei. Il diniego fondato su un divieto generalizzato, senza una valutazione concreta della compatibilità dell’impianto e della copertura, è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente, insieme all’operatore di telefonia, ha chiesto al Comune di Lecce l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base su struttura prefabbricata amovibile, in un’area ricadente nel Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”, classificata anche come Zona Speciale di Conservazione.
L’ARPA Puglia aveva espresso parere tecnico favorevole. La Provincia di Lecce, competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale, ha subordinato l’istruttoria al parere dell’Ente Parco. L’Ufficio del Parco ha reso parere negativo, richiamando il divieto di nuove opere di cui alla L.R. Puglia n. 25/2002, e lo ha confermato dopo le osservazioni delle società. La Provincia ha quindi archiviato l’istanza per improcedibilità. Le società hanno impugnato i provvedimenti davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità. Sia il parere negativo, sia l’archiviazione della V.Inc.A. sono atti definitivamente ostativi al nulla osta. Il parere del 21 febbraio 2022 non è meramente confermativo del precedente: esso esamina e non condivide le osservazioni e la relazione delle società, integrando così una nuova valutazione.
Nel merito, il Tribunale valorizza la verificazione disposta ex art. 66 c.p.a. e affidata a un esperto in telecomunicazioni. L’accertamento, non contestato dalle Amministrazioni, dimostra che l’unica zona idonea al di fuori del perimetro del Parco non garantisce il livello di segnale utile a coprire la zona urbanizzata, rendendo i dispositivi mobili non raggiungibili e saturando la capacità delle antenne esistenti.
Il Collegio ricostruisce il quadro costituzionale e amministrativo. Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e hanno carattere di pubblica utilità. La Corte costituzionale n. 331/2003, la n. 307/2003 e la n. 278/2010 ammettono criteri di localizzazione in negativo su siti sensibili e limiti generali, purché sia garantita la copertura di rete mediante localizzazioni alternative. La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 5089/2023, n. 8141/2021, n. 1592/2018) esclude che i Comuni possano introdurre divieti generalizzati.
Applicando tali coordinate, il divieto dell’art. 4, comma 2, lett. a), L.R. n. 25/2002 è potenzialmente idoneo a ricomprendere anche le stazioni radio base. Tuttavia, un’interpretazione costituzionalmente orientata impone di escluderlo quando, in concreto, il sito non presenta particolare pregio paesaggistico o naturalistico ed è già antropizzato, e quando il divieto pregiudica la copertura del servizio.
Il diniego è dunque annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo le Amministrazioni valutato in concreto la compatibilità dell’impianto né prospettato soluzioni alternative praticabili. Sono fatti salvi i provvedimenti regolamentari. Le spese sono integralmente compensate, incluse quelle della verificazione.
Nota della Redazione
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