Diffamazione e atto giurisdizionale: no scriminanti per l’argumentum ad hominem (Cass. pen. Sez. V n. 30525 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento giurisdizionale, in quanto atto funzionale all’esercizio della giurisdizione, non integra di regola il reato di diffamazione: le espressioni astrattamente lesive della reputazione altrui sono ontologicamente immanenti agli atti dell’autorità giudiziaria di contenuto valutativo, sì che non occorre invocare le scriminanti dell’esercizio del diritto di critica o dell’adempimento del dovere. Il limite invalicabile è segnato dall’argumentum ad hominem: se l’eloquio dell’atto trascende in aggressione verbale individuale, avulsa dalle inferenze strettamente attinenti all’adozione dell’atto e non coniugabile con la natura e le finalità della giurisdizione, l’antigiuridicità della condotta non può essere esclusa invocando le cause di giustificazione, neppure se l’espressione offensiva non sia estranea al thema decidendum, perché comunque ultronea rispetto alla sua trattazione. Ai fini dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, anche nella forma indiretta, non essendo necessaria la prova dell’animus diffamandi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 2 dicembre 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato la penale responsabilità di un magistrato per il delitto di cui agli artt. 595 cod. pen., 61 n. 9 e 61 n. 10 cod. pen., esclusa l’aggravante dell’attribuzione di un fatto determinato, in pregiudizio di un ispettore della Polizia di Stato, parte civile costituita.
Il reato è stato ritenuto commesso nell’esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari: nel motivare un decreto di non convalida di sequestro preventivo disposto in via d’urgenza, il ricorrente avrebbe definito l’ispettore “iperattivista” e in grado di confondere la Procura, “immarcescibile”, dotato di “vista bionica” e di “strabilianti capacità visive”. Il ricorso per cassazione ha denunciato, tra l’altro, la mancata applicazione della scriminante dell’art. 51 cod. pen., del diritto di critica e della condizione di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il collegio sposta il baricentro della questione. Non si tratta di stabilire se operino le cause di giustificazione, ma se un provvedimento giurisdizionale possa integrare, attraverso le sue argomentazioni, il reato di diffamazione. La risposta è negativa, perché le espressioni astrattamente lesive sono di regola immanenti agli atti dell’autorità giudiziaria di contenuto valutativo, segnatamente a quelli elencati dall’art. 125 cod. proc. pen. Il giudice non lede la reputazione altrui, ma esplica la funzione di giudizio: il provvedimento è iure per definizione.
La Corte esclude poi la pertinenza dell’art. 598 cod. pen., norma di presidio del diritto di difesa e della sua articolazione nel contraddittorio, che può interessare l’attività della parte pubblica ma non il decreto motivato del giudice. Proprio la scelta del legislatore di apprestare la causa di non punibilità per i protagonisti di “parte” del conflitto processuale, e non per il giudice, conferma la volontà di differenziarne il ruolo.
Il discrimen non è il thema decidendum, ma la linea di demarcazione tra l’essenza e il perimetro del giudizio e ciò che ne costituisce esorbitanza. Il giudizio di attendibilità dei fatti sarebbe connaturato all’onere motivazionale, ma il provvedimento non censura il lavoro dell’ufficiale di polizia giudiziaria: concentra le proprie divagazioni sulla persona, con apprezzamenti divaricanti rispetto alle conclusioni dell’atto decisorio. L’argumentum ad hominem esula dalla motivazione quando la squalificazione della persona attaccata è irrilevante rispetto alla conclusione sostenuta attraverso il dispositivo.
Il collegio distingue altresì la responsabilità penale da quella disciplinare: la prima attende alla salvaguardia dei beni giuridici, la seconda al prestigio e al decoro del potere giudiziario. La sentenza penale produce efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare, non viceversa: il proscioglimento disciplinare è un indicatore di vaglio, ma non vincola il giudice penale.
Nel merito, il carattere denigratorio emerge ictu oculi: le espressioni, da interpretarsi nel loro insieme e insuscettibili di frammentazione, non sono scriminabili. Il secondo motivo è infondato, perché è sufficiente il dolo generico nella forma indiretta. Il ricorso è complessivamente non inammissibile, ma la sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali per intervenuta prescrizione, maturata tra la sentenza d’appello e la presentazione del ricorso; il ricorso è respinto agli effetti civili, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Nota della Redazione
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