Sequestro preventivo, legittimazione e interesse del PM al ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 30594 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame annulla il decreto di sequestro preventivo, la legittimazione a ricorrere per cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. spetta al solo ufficio requirente presso l’organo la cui decisione viene impugnata, restando inammissibile il ricorso del pubblico ministero che abbia richiesto il provvedimento annullato ma non appartenga a quell’ufficio. È inoltre inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso del pubblico ministero che, avverso l’ordinanza di accoglimento del riesame fondata sull’insussistenza del fumus commissi delicti, si limiti a contestare quel solo requisito senza nulla prospettare in ordine al periculum in mora, giacché l’eventuale accoglimento non condurrebbe al ripristino della misura reale. Nel giudizio di legittimità sulla misura cautelare reale, il vizio deducibile è la sola violazione di legge, che comprende la mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione, ma non la sua contraddittorietà o illogicità manifesta, denunciabile soltanto con lo specifico motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli Nord aveva ottenuto dal GIP un decreto di sequestro preventivo dell’azienda e delle azioni di una società attiva nel recupero di carta e cartone, ipotizzando violazioni della disciplina sui rifiuti. Investito della richiesta di riesame, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha annullato il decreto per difetto di fumus commissi delicti in relazione a entrambi i reati prospettati.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Entrambi contestano la valutazione degli elementi indiziari operata dal Tribunale, sostenendo che i materiali presenti nei piazzali dovessero qualificarsi come rifiuti e che i reflui esterni fossero scaricati senza trattamento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della legittimazione. Il ricorso del Procuratore presso il Tribunale di Napoli Nord è inammissibile: ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., la facoltà di impugnare l’ordinanza di annullamento del sequestro spetta al solo ufficio requirente presso l’organo la cui decisione è stata impugnata. Nel caso in esame, il provvedimento annullato era stato adottato dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, ma il ricorso contro l’ordinanza del tribunale del riesame competeva all’ufficio presso il giudice che aveva emesso quella ordinanza.

Quanto al ricorso del Procuratore presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la Corte lo dichiara inammissibile per carenza di interesse. Il Tribunale aveva annullato il sequestro sul solo presupposto del difetto di fumus; il ricorrente, però, non prospetta alcunché di specifico sul periculum in mora, limitandosi a un indiretto cenno allo scarico non trattato nel collettore fognario. L’accoglimento del motivo sul solo fumus non condurrebbe comunque al ripristino della misura.

La Corte sottolinea che le allegazioni sul periculum non si confrontano con i dati richiamati nell’ordinanza, dalla quale emergeva che lo scolmatore era stato tombato il giorno stesso del sequestro e che i reflui di dilavamento confluivano nel depuratore, la cui funzionalità era stata verificata. Il ricorso è del tutto silente sul periculum in relazione all’ipotesi di cui all’art. 256 d.lgs. 152/06. Su questo punto viene richiamata la giurisprudenza secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso del pubblico ministero che contesti il solo fumus senza nulla dedurre sul periculum, riportata nelle pronunce delle Sez. II n. 6027 del 10.01.2024, Mazza e Sez. II n. 41971 del 10.10.2024, Cirillo.

Un ulteriore profilo di inammissibilità attiene alla tipologia dei vizi deducibili. Nella nozione di violazione di legge, unico motivo esperibile contro le ordinanze in materia di sequestro a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la sua apparenza, non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta, denunciabili solo con il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorso oppone al percorso motivazionale del Tribunale un ragionamento probatorio alternativo, attingendo la coerenza e l’aderenza agli indizi: si tratta di censure che investono vizi motivazionali, non la violazione di legge, come ribadito dalle Sez. Un. n. 5876 del 28.01.2004 e Sez. Un. n. 25932 del 29.05.2008, Ivanov. Analogo ragionamento vale per il reato di cui all’art. 137 d.lgs. 152/06. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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