Ricusazione inammissibile de plano se manifestamente infondata (Cass. pen. Sez. VI n. 38794 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di ricusazione è dichiarata inammissibile con procedura de plano, oltre che per assenza dei presupposti formali, quando sia manifestamente infondata, ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen.. Nella fase cautelare i precedenti provvedimenti adottati dal giudice non ne determinano l’incompatibilità, perché le decisioni incidentali de libertate non attengono al merito dell’accusa. L’art. 623, lett. a), cod. proc. pen. impone l’assegnazione a un giudice diverso, in caso di annullamento con rinvio, solo quando il provvedimento cassato abbia veste di sentenza. Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che ha emesso l’ordinanza cautelare annullata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione proposta dal ricorrente nell’ambito di un procedimento per riesame pendente davanti al Tribunale, in fase di giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione. L’istanza è stata ritenuta manifestamente infondata e decisa con procedura de plano.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per cassazione deducendo la violazione degli artt. 41 e 127 cod. proc. pen., per non essere stata fissata l’udienza camerale, e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Muove dall’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., che consente la declaratoria de plano non solo per difetto dei presupposti formali, ma anche in caso di manifesta infondatezza della causa di ricusazione, come affermato da Sez. IV n. 42024 del 2017.
Nel caso concreto la Corte d’appello ha operato una valutazione di merito, ritenendo l’istanza reiterativa di una linea interpretativa in contrasto con la giurisprudenza consolidata. Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui, quando la Corte di cassazione annulla con rinvio un’ordinanza del tribunale del riesame, non sussiste incompatibilità dei magistrati che avevano adottato la precedente decisione a comporre il collegio del rinvio, poiché l’art. 623, lett. a), cod. proc. pen. non richiede componenti diversi e il procedimento de libertate non comporta accertamento sul merito (Sez. IV n. 16717 del 2021; Sez. VI n. 33883 del 2014; Sez. II n. 15305 del 2013).
Quanto al carattere di novità della seconda istanza, la Corte rileva che i profili dedotti sono diversi ma accomunati dall’essere riferiti a valutazioni della fase cautelare, che non pregiudicano l’imparzialità del giudice. Nella fase cautelare i precedenti provvedimenti non sono mai causa di incompatibilità; la decisione cautelare può rilevare solo rispetto al giudizio di responsabilità.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 623 cod. proc. pen. è già stata ritenuta manifestamente infondata, in relazione all’art. 34, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 117 Cost., perché la funzione asseritamente pregiudicata non riguarda la colpevolezza ma i gravi indizi e le esigenze cautelari (Sez. I n. 46935 del 2023). È richiamata la sentenza n. 91/2023 della Corte costituzionale e la sentenza n. 224 del 2001, secondo cui l’incompatibilità insorge solo nel giudizio sul merito dell’accusa.
Dalla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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