La mancata personalizzazione delle garanzie non impedisce l’estradizione (Cass. pen. Sez. 6 n. 7217 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione per l’estero, i rischi che l’estradando possa subire atti di privata vendetta ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali dello Stato richiedente, le quali agiscano di propria iniziativa per motivi privati, non integrano causa di rifiuto della consegna ai sensi dell’art. 705 cod. proc. pen., trattandosi di evenienze prevenibili con le opportune cautele. Le informazioni fornite dall’autorità straniera in ordine alla tutela dell’incolumità dell’estradando non possono essere valutate pretendendo un grado di individualizzazione assoluto, dovendo trovare un ineludibile contemperamento con le esigenze organizzative dello Stato richiedente. Il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell’annullamento, sulle quali si è formato il giudicato implicito interno.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano aveva accolto la richiesta di estradizione verso l’Albania di un soggetto che aveva collaborato con l’autorità giudiziaria di quello Stato, consentendo l’arresto di numerose persone e che, per tale ragione, era stato vittima di tentativi di omicidio. Il provvedimento era giunto al vaglio della Cassazione dopo due precedenti annullamenti con rinvio, con i quali era stato imposto al giudice di merito di verificare l’assenza di pericoli per l’incolumità fisica dell’estradando.
In ottemperanza al rinvio, la Corte territoriale aveva acquisito una nota del Ministero della Giustizia albanese che indicava il luogo di detenzione, assicurava l’adozione delle misure necessarie per la sicurezza personale e precisava che, in caso di ammissione a un programma di protezione, sarebbero state applicate le misure previste dalla legge nazionale. Avverso la sentenza favorevole all’estradizione, l’estradando aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentava l’errata applicazione degli artt. 627, comma 3, e 698, comma 2, cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in relazione alla verifica delle condizioni di tutela della propria incolumità.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha preliminarmente ricostruito il quadro giuridico di riferimento, richiamando il principio per cui non possono integrare causa di rifiuto dell’estradizione i rischi di atti di privata vendetta riconducibili a soggetti che agiscano al di fuori di scelte istituzionali dello Stato richiedente. Tale evenienza, ha precisato la Corte, va distinta dalle attività ritorsive che possano conseguire alla condotta collaborativa dell’estradando con l’autorità giudiziaria per perseguire gravi delitti, e può essere prevenuta con le opportune cautele.
Con riferimento al caso concreto, la Corte ha ritenuto che la Corte d’appello di Milano si fosse attenuta alle indicazioni fornite in sede di annullamento. Il giudice del rinvio aveva richiesto all’autorità albanese informazioni integrative specificamente tese a verificare l’esistenza di rischi di ritorsioni, il carcere di destinazione e la sua diversità rispetto a quello in cui sono detenuti i soggetti individuati grazie alla collaborazione dell’estradando.
Le risposte ricevute — indicazione della struttura carceraria, assicurazione sull’adozione delle misure necessarie a tutela dell’incolumità e applicazione delle misure di protezione ove ammesso al programma — sono state considerate idonee a soddisfare l’onere motivazionale imposto dalla sentenza rescindente. La Corte ha evidenziato che il grado di individualizzazione pretendibile nelle informazioni provenienti dall’autorità straniera trova un ineludibile contemperamento con le esigenze organizzative dello Stato richiedente, non tutte previamente definibili.
La Corte ha infine precisato che, in materia di estradizione, il ricorso per cassazione è consentito per violazione di legge e non per vizio di motivazione, sicché le censure relative alla logicità del percorso argomentativo del giudice di merito non potevano trovare ingresso. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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