Regolamenti comunali possono integrare legge regionale su serre bioclimatiche e volumi tecnici (Cons. Stato n. 6355 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La serra bioclimatica costituisce volume tecnico non computabile ai fini volumetrici solo quando, oltre a integrarsi nell’organismo edilizio e a ridurre i consumi di combustibile fossile, è priva di funzione abitativa e presenta scarsa rilevanza volumetrica. L’art. 4, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 39 del 2004 pone requisiti minimi imprescindibili e non esclude che i regolamenti edilizi comunali integrino la disciplina delle serre, anche con prescrizioni più restrittive di ordine dimensionale e strutturale. La delibera della Giunta regionale che chiarisce i confini applicativi della legge regionale non ha natura normativa e non è sovraordinata agli strumenti urbanistici comunali, rispetto ai quali opera in rapporto di integrazione e non di gerarchia. Il diniego di permesso di costruire in sanatoria che applichi siffatte prescrizioni comunali è quindi legittimo.
Il Fatto
Il proprietario di un appartamento al quarto piano di un immobile di Bergamo ha presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria per una serra bioclimatica realizzata sul terrazzo. Il Comune ha respinto l’istanza e ha poi ingiunto la rimozione delle vetrate di chiusura della struttura.
Il ricorrente ha impugnato diniego e ingiunzione, deducendo la violazione della disciplina regionale e l’illegittimità dell’art. 20 dell’allegato energetico del regolamento edilizio comunale, che avrebbe ridotto inutilmente l’ambito applicativo della serra bioclimatica. Il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso, ritenendo l’art. 20 coerente con la nozione generale di volume tecnico e disapplicando la delibera della Giunta regionale per incompetenza. Propone appello l’originario ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove da un orientamento consolidato: le serre solari non sono locali tecnici, ma manufatti che racchiudono una superficie e possono qualificarsi come volumi tecnici solo se assolvono esclusivamente una funzione di beneficio energetico e sono prive di finalità abitativa, non potendosi consentire surrettizi ampliamenti volumetrici (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 2840 del 2022).
L’art. 4, comma 4, della legge regionale n. 39 del 2004 non stravolge tale nozione: fissa due requisiti imprescindibili — integrazione nell’organismo edilizio e riduzione dei consumi di combustibile fossile — ferma restando l’assenza di funzione abitativa e la scarsa rilevanza volumetrica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 9241 del 2024). La prevalenza della legge regionale sui regolamenti comunali, sancita dall’art. 1, comma 3, della stessa legge, non impedisce al Comune di integrare la disciplina regionale negli aspetti dimensionali e strutturali, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dagli art. 2 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall’art. 3 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Quanto alla delibera della Giunta regionale n. X/126 del 10 gennaio 2014, il Collegio ne esclude la natura normativa: non è stata qualificata come regolamento né adottata con il procedimento degli artt. 42 e 43 della legge statutaria n. 1 del 2008, e sul piano sostanziale non innova, limitandosi a chiarire i confini applicativi della disposizione legislativa. La sua prevalenza sugli strumenti urbanistici non può quindi eccedere quella della legge che interpreta. La successiva delibera n. XI/695 del 2018, che recepisce il regolamento edilizio-tipo e rimette ai Comuni la definizione di serra solare, conferma il rapporto di integrazione e non di sovraordinazione.
Nel merito, la serra non rispetta le prescrizioni dell’art. 20: dimensioni tali da consentire la permanenza di persone, più aperture, profondità superiore a 1,5 metri e superficie delle aperture superiore a 2,5 mq. L’art. 20 non contiene mere raccomandazioni e la deroga al solo requisito dimensionale esige puntuale motivazione. Irrilevante l’assenza di arredi, considerate le dimensioni del manufatto. Assorbita la censura sulla disapplicazione della delibera regionale, l’appello è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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