Valutazione tecnico-discrezionale della commissione e insindacabilità nel merito (TAR Toscana n. 912 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della commissione giudicatrice in ordine alla qualità delle offerte tecniche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sottratte al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvo che ricorrano errori o illogicità palesi. Il punteggio attribuito secondo criteri premiali ha natura sintetica e globale e non è scomponibile per singole voci, non essendo individuabile il peso specifico di ciascuna. Il concorrente che contesti l’attribuzione dei punti per profili di dettaglio deve dimostrare l’irrilevanza o la sostanziale equivalenza della documentazione, non potendo sostituire il proprio giudizio a quello della commissione. La censura che si risolva in una diversa valutazione delle offerte è inammissibile; il ricorso proposto sulla base di verbali già accessibili è tardivo.

Il Fatto

Estar, ente di supporto tecnico amministrativo del Servizio sanitario regionale toscano, ha indetto una procedura aperta, articolata in quattordici lotti, per un accordo quadro mono e multi-fornitore relativo alla fornitura di guanti medicali e dispositivi di protezione individuale. La ricorrente si è classificata seconda nella graduatoria del lotto n. 11 ed ha impugnato la determinazione di aggiudicazione definitiva, unitamente ai verbali di gara nella parte relativa alla valutazione dell’offerta tecnica, dolendosi degli errori di valutazione della commissione sui criteri premiali dei “Piani di sostenibilità ambientale” e dei “Piani di sostenibilità dell’etica del lavoro”.

La ricorrente ha altresì proposto istanza di accesso alla documentazione integrale dell’aggiudicataria, dichiarando poi in camera di consiglio la cessazione della materia del contendere essendo stata disposta l’integrale ostensione. L’amministrazione si è costituita eccependo la tardività del ricorso, l’acquiescenza per effetto della sottoscrizione dell’accordo quadro in qualità di seconda classificata e, nel merito, l’inammissibilità delle censure perché attinenti a valutazioni tecnico-discrezionali.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione preliminare di tardività. Le censure relative ai due criteri premiali sono state costruite sui soli verbali allegati alla determina di aggiudicazione, documentazione messa a disposizione della ricorrente già dal 20 febbraio 2024. Sotto tale profilo il ricorso è pertanto tardivo, poiché la ricorrente ha formulato le doglianze dopo la scadenza del termine decadenziale decorrente dalla piena conoscenza degli atti.

Nel merito, il giudice rileva che le censure sono in parte infondate e in parte inammissibili. Con riferimento al criterio della sostenibilità ambientale, la commissione aveva attribuito ad un concorrente nove punti e alla ricorrente quattro e mezzo, sulla base di una relazione e di una scheda di verifica redatte dal consulente esterno, in cui le caratteristiche delle offerte erano state esaminate punto per punto. Dall’esame di tali documenti non emergono le contraddittorietà e inesattezze dedotte.

La ricorrente finisce per sostituire il proprio giudizio a quello della commissione, alla quale spetta in via esclusiva la valutazione di natura tecnico-discrezionale in ordine alla qualità delle offerte, come affermato dal consolidato insegnamento giurisprudenziale richiamato dal Collegio (in particolare Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1911; Id., 2 maggio 2023, n. 4368; T.A.R. Toscana, sez. I, 14 novembre 2022, n. 1298). Il punteggio ha inoltre natura sintetica e globale e tiene conto complessivamente delle caratteristiche delle offerte, senza che sia possibile isolare il peso di ogni singola voce.

Il Tribunale esclude poi specifiche contraddittorietà: la valorizzazione delle certificazioni possedute da tutte le imprese della filiera dei singoli concorrenti non risulta illogica, non avendo la ricorrente dimostrato l’equivalenza o l’irrilevanza; non è irragionevole che, per la voce relativa al riciclo, siano stati considerati anche progetti non strettamente legati al prodotto offerto; né è erronea l’affermazione sull’assenza di indicazioni circa l’inchiostro a base acquosa, voce effettivamente non rinvenibile nell’offerta.

Analoghe considerazioni valgono per il criterio dell’etica del lavoro. Le censure attengono a profili di merito rimessi alla commissione e non sindacabili se non in presenza di errori o illogicità palesi, che non si ravvisano. Non vi è prova che le voci sull’appartenenza a collaborazioni internazionali di prevenzione del lavoro forzato e sugli audit senza preavviso non siano state positivamente apprezzate, risultando piuttosto recessive rispetto alle caratteristiche complessive dell’offerta concorrente. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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