Servitù coattiva, tracciato e ampiezza non modificabili d’ufficio in appello (Cass. civ. Sez. II n. 6027 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello, chiamato a decidere sulla costituzione coattiva di una servitù di passaggio ex art. 1051 cod. civ., non può determinare d’ufficio un tracciato e un’ampiezza diversi da quelli indicati nella domanda originaria e recepiti dal primo giudice, né può parametrare la servitù alla destinazione attuale del fondo intercluso anziché all’utilità futura specificata dagli attori. Viola l’art. 112 cod. proc. civ. la sentenza che, in assenza di appello sul punto, riduca l’ampiezza e muti il percorso per una pretesa vocazione agricola dei fondi dominanti, benché urbanisticamente edificabili. La garanzia per evizione limitativa ex art. 1489 cod. civ. non è invocabile quando la servitù coattiva non sia ancora costituita al tempo della vendita, difettando la preesistenza della causa evizionale.

Il Fatto

Alcuni proprietari chiedono la costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore di fondi interclusi, non edificati ma urbanisticamente edificabili, individuando fondi serventi e tracciato. Il giudice di primo grado accoglie la domanda e costituisce la servitù con ampiezza di cinque metri, idonea al passaggio di persone e veicoli.

La Corte d’appello, dopo nuova consulenza tecnica, riduce l’ampiezza a tre metri e individua un percorso diverso, a carico di altri fondi, in ragione della vocazione agricola dei fondi dominanti. I proprietari dei fondi incisi ricorrono in Cassazione; altri soggetti, chiamati in causa in garanzia ex art. 1485 cod. civ., lamentano il rigetto della domanda risarcitoria. La Procura generale chiede l’accoglimento dei ricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte concentra l’esame sui motivi che denunciano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il giudice d’appello ha deciso su una domanda diversa da quella proposta: gli attori avevano chiesto una servitù funzionale allo sfruttamento del fondo intercluso secondo le sue potenzialità edificatorie, ossia un’utilità futura determinata ex art. 1029, primo comma, cod. civ. Nessuno dei titolari dei fondi gravati aveva impugnato il tracciato e l’ampiezza fissati dal primo giudice; la parte appellata ne aveva anzi chiesto la conferma.

La sentenza impugnata ha invece parametrato la servitù alla destinazione del momento, rilevando che i fondi erano “attualmente incolti”, e ha recepito la conclusione del consulente tecnico su un percorso indicato come il migliore proprio in ragione della natura agricola del passaggio. Così facendo ha sostituito all’utilità specificata dagli attori un’utilità diversa, superando i limiti della domanda e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il vizio è di particolare rilievo perché il percorso prescelto risulta più lungo dell’alternativa e la servitù è apparsa funzionale solo al transito di mezzi agricoli di medie dimensioni. La Corte accoglie pertanto il primo motivo del ricorso principale e il quarto del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi.

Quanto al ricorso dei chiamati in garanzia, il primo motivo è inammissibile: sotto la rubrica dell’omesso esame, i ricorrenti formulano censure di tipo argomentativo, non riferite a un fatto storico-naturalistico decisivo, secondo il consolidato indirizzo richiamato (Cass. n. 2268 del 26.01.2022).

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce la distinzione tra evizione parziale e evizione limitativa: quest’ultima presuppone la preesistenza della causa evizionale alla vendita e un inadempimento traslativo del venditore. L’art. 1489 cod. civ. non è invocabile in relazione a una servitù coattiva non costituita, né in corso di costituzione, al tempo della vendita, ancorché fondata su una situazione di fatto pregressa quale l’interclusione. La Corte d’appello ha quindi errato nel ritenere giustificata la chiamata in garanzia. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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