Inammissibile ricorso che richiede riesame prove presuntive riscatto agrario (Cass. civ. Sez. III n. 22237 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la doglianza che si fondi sul rilievo della sussistenza o meno di condotte processuali di non contestazione deve indicare la sede processuale di adduzione delle tesi asserite come non contestate e contenere la trascrizione del contenuto degli scritti difensivi, a pena di inammissibilità ex art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. La scelta dei fatti noti da porre a base del ragionamento indiziario e la stima dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 cod. civ. costituiscono apprezzamenti di fatto, ontologicamente discrezionali, sottratti al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivati. La critica che attinge in modo atomistico e singolare i singoli indizi, senza coglierne le sinergiche interferenze, si risolve in una inammissibile istanza di riesame delle risultanze istruttorie. L’adesione del giudice di merito alle conclusioni del c.t.u. non esige specifica motivazione, potendo esaurirsi nell’indicazione della fonte del convincimento.

Il Fatto

Il proprietario e coltivatore diretto di fondi in Manfredonia esercitò azione di riscatto agrario avverso l’atto di compravendita di un fondo confinante, alienato da un terzo all’attuale ricorrente, deducendo altresì la simulazione del prezzo della vendita. Il Tribunale di Foggia rigettò entrambe le domande. La Corte di Appello di Bari, accogliendo l’appello dell’originario attore, dichiarò parzialmente simulato il prezzo e trasferì i fondi in favore dell’appellante, ordinando il pagamento della somma di euro 294.527.

Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, censurando il malgoverno del prudente apprezzamento delle prove in ordine al requisito della mancata vendita di fondi rustici nel biennio, alla forza lavoro adeguata e alla prova dell’accordo simulatorio. L’altra parte ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esclude che assuma rilievo l’omessa notificazione del ricorso a un litisconsorte del grado di appello. Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone infatti di evitare, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., gli inutili dispendi di attività processuali: quando il ricorso è prima facie inammissibile, la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio si tradurrebbe in un aggravio di spese e in un allungamento dei tempi senza beneficio per l’effettività dei diritti processuali delle parti.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorrente aveva sostenuto che i convenuti non avevano contestato il presupposto della mancata vendita di fondi nel biennio, richiamando genericamente gli scritti difensivi e una memoria autorizzata. La Corte rileva l’inosservanza del requisito di autosufficienza, poiché il motivo impone di trascrivere il contenuto degli atti difensivi sui quali si fonda la dedotta non contestazione, onde consentire il controllo sull’applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Nel merito, si osserva che anche prima della novella del 2009 il convenuto era tenuto a prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti costitutivi, che dovevano ritenersi ammessi in caso di contestazione generica.

Anche la seconda censura è inammissibile. La Corte territoriale aveva ravvisato il requisito della mancata vendita biennale attraverso un apprezzamento combinato, sintetico e sincronico di plurimi indizi di differente natura, muniti dei requisiti dell’art. 2729 cod. civ. L’impugnante ha invece attinto la vis presuntiva dei singoli fatti in considerazione atomistica, senza cogliere le sinergiche interferenze, prospettando conseguenze probabilistiche diverse da quelle applicate. La valutazione circa la possibilità di ricorrere alla prova presuntiva e la stima dei relativi requisiti è rimessa in via esclusiva al giudice di merito.

Il terzo motivo, concernente la prova dell’accordo simulatorio, è parimenti inammissibile. L’adesione del giudice alle conclusioni dell’ausiliario officioso non esige specifica motivazione, esaurendosi nell’indicazione della fonte del convincimento. La simulazione del prezzo è stata inferita dalla coordinata considerazione della manifesta sproporzione tra valore dei fondi e prezzo dichiarato e dalla mancanza di prova dell’effettivo pagamento. Le censure, per la loro genericità, si risolvono in una inammissibile istanza di riesame delle prove.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di legittimità e con distrazione in favore del difensore del controricorrente. È respinta l’istanza di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. per difetto dei presupposti soggettivi, mentre sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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