Il giudicato di accertamento della proprietà interrompe il possesso ad usucapionem (Cass. civ. Sez. 2 n. 18611 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di accertamento della proprietà passata in giudicato, resa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., interrompe il possesso ad usucapionem esercitato dal soccombente sul bene, il quale è tenuto a far valere il proprio eventuale acquisto per usucapione in quel medesimo giudizio. La prosecuzione del possesso dopo il giudicato non integra il requisito della ultraventennalità se l’azione giudiziaria è proposta prima del decorso del termine dall’interruzione. La violazione del diritto di proprietà determina un danno risarcibile consistente nella perdita della specifica possibilità di godere della cosa, il cui ammontare può essere determinato anche con valutazione equitativa e presuntiva sulla base di elementi come il valore locatizio del bene.
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio una donna per sentir accertare l’occupazione sine titulo di un terreno e ottenere la restituzione, oltre al risarcimento dei danni. La donna spiegava domanda riconvenzionale di usucapione, sostenendo di possedere il fondo da oltre vent’anni. Il tribunale accoglieva la domanda dell’attrice, ma la corte d’appello, in riforma, la rigettava: un precedente giudicato aveva accertato che il dante causa della società era proprietario di una particella dalla quale derivava il terreno conteso, con sentenza passata in giudicato che aveva interrotto il possesso della donna.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, rigettandoli tutti. Con riguardo al primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 1158 cod. civ., i giudici hanno rilevato come la corte territoriale avesse accertato, sulla base di una CTU, che la particella rivendicata era riferibile a quella oggetto della sentenza passata in giudicato, sebbene di minore estensione. Il ricorrente, proponendo una diversa lettura del giudicato e sollecitando una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non ha colto la ratio decidendi: la sentenza di accertamento della proprietà, passata in giudicato, aveva interrotto il possesso ad usucapionem, sicché il possesso successivo non poteva integrare il requisito dell’ultraventennalità, essendo il giudizio di primo grado iniziato nel 2012.
Quanto al secondo motivo, concernente l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ha richiamato il costante principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio motivazionale quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. Nel caso di specie, la corte d’appello aveva esaminato sia la sentenza passata in giudicato sia la CTU, sicché la censura mirava a una diversa valutazione degli elementi istruttori, estranea al sindacato di legittimità.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 948 cod. civ., è stato parimenti rigettato. La Corte ha affermato che il rigetto della domanda di usucapione e l’accertamento della proprietà in capo alla società comportano l’obbligo di restituzione del bene detenuto sine titulo. In tema di danno, i giudici hanno richiamato le Sezioni Unite n. 33645 del 2022, che hanno accolto la teoria normativa del danno: la violazione del diritto di godere della cosa integra di per sé un danno risarcibile, consistente nella specifica possibilità di godimento perduta. Il danno può essere provato anche mediante presunzioni e, nel caso di specie, la corte territoriale lo ha correttamente determinato sulla base del valore locatizio del terreno, considerata l’attività immobiliare svolta dalla società.
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Nota della Redazione
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