Servizi abitativi transitori e carattere residuale dell’emergenza abitativa (TAR Lombardia n. 2685 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di grave emergenza abitativa prevista dall’art. 23, comma 13, lett. b), legge regionale n. 16/2016 ha carattere residuale e opera solo per situazioni eccezionali cui non sia possibile dare risposta con gli strumenti ordinari. Il Servizio abitativo transitorio presuppone una capacità di autogestione e adeguate risorse economiche per far fronte a cauzione, canone e utenze. È quindi legittimo il diniego opposto al soggetto in gravissimo disagio psico-fisico quando il suo bisogno prevalente consista nella presa in carico dei servizi sociali e non nel reperimento di un alloggio. A fronte della limitatezza delle risorse, i requisiti di accesso vanno interpretati in modo rigoroso e oggettivo, per tutelare le reali situazioni di povertà abitativa.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino italiano con fissa dimora, versa in condizioni di grave fragilità: dopo anni di vita senza dimora è ospite di una Residenza sociale temporanea comunale, prima per diciotto mesi e poi in proroga fino al 31 dicembre 2023. Non riesce a reperire occupazione e incontra difficoltà nelle ordinarie incombenze della vita quotidiana.
Dopo una domanda di alloggio di edilizia pubblica rimasta senza riscontro, il ricorrente presenta istanza di accesso ai Servizi abitativi transitori ai sensi dell’art. 23, comma 13, legge regionale n. 16/2016 e della D.G.R. n. 2063/2019. Il Comune rigetta l’istanza in conformità del parere negativo del Nucleo di Valutazione Tecnico. Il ricorrente impugna il diniego deducendo eccesso di potere per difetto e incompletezza della motivazione, travisamento dei presupposti e ingiustizia manifesta. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta un’unica censura: l’illegittimità del diniego pur a fronte di un’emergenza abitativa documentata e riconosciuta dallo stesso Nucleo di Valutazione. La doglianza è infondata.
In via preliminare il TAR rileva che il parere del Nucleo contiene un refuso: la motivazione risulta priva del “non” prima di “è documentata”, con la conseguenza che la stessa deve leggersi nel senso del riconoscimento dell’emergenza.
Nel merito, la circostanza che il ricorrente versi in emergenza abitativa non è determinante. Ciò che rileva è la tipologia di ausilio necessaria a fronteggiare le esigenze primarie. La soluzione non è rinvenibile nei SAT: la D.G.R. n. XI/6101 del 14 marzo 2022 stabilisce che la fattispecie di grave emergenza abitativa ha carattere residuale e che i servizi abitativi transitori sono inadeguati quando il progetto di recupero dell’autonomia dell’assegnatario presenta caratteristiche prevalenti da servizio sociale rispetto all’esigenza abitativa.
Poiché il grave stato di disagio psico-fisico impedisce al ricorrente persino di affrontare le normali incombenze, l’alloggio SAT non è appropriato: esso presuppone capacità di autogestione e risorse per cauzione, canone e utenze. La risposta adeguata è la presa in carico dei servizi sociali, come già avvenuto nel biennio precedente.
Il Collegio richiama il principio per cui, a fronte della limitatezza delle risorse e dell’ampiezza delle esigenze abitative, occorre una rigorosa e oggettiva interpretazione dei requisiti di accesso, onde garantire effettiva tutela alle reali situazioni di povertà abitativa (TAR Lombardia n. 2568 del 2023; Cons. Stato n. 6757 del 2021; TAR Lombardia n. 1625 del 2023), utilizzando lo strumento adeguato al bisogno specifico. Da qui il rigetto del ricorso, con spese compensate e conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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