Servizi analoghi e favor partecipationis nelle gare di direzione lavori (TAR Emilia-Romagna n. 305 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di servizi affini o analoghi, rilevante ai fini della valutazione premiale delle offerte, non postula l’identità delle prestazioni, ma una mera similitudine tra attività afferenti il medesimo settore professionale, in coerenza con il favor partecipationis di matrice eurounitaria. È illegittima, pertanto, ogni preclusione che penalizzi il concorrente per aver svolto servizi in favore di committenti privati o in Stati extra UE, poiché il principio di apertura del mercato opera anche nella fase di valutazione delle offerte. La valutazione circa l’affinità e rispondenza dei servizi rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per manifesta illogicità. La stazione appaltante deve verificare la regolarità contributiva e fiscale dei membri del raggruppamento per l’intera durata della gara.

Il Fatto

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell’ambito dei lavori di realizzazione della diga frangiflutti a protezione della FSRU Ravenna, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipavano due raggruppamenti: quello capeggiato dalla odierna ricorrente e quello capeggiato dalla controinteressata.

All’esito delle sedute di valutazione, la commissione attribuiva alla controinteressata un punteggio complessivo superiore, con conseguente proposta di aggiudicazione. La stazione appaltante approvava gli atti e aggiudicava il servizio. Il raggruppamento secondo classificato impugnava l’aggiudicazione, lamentando l’errata valutazione di due servizi premiali e, in subordine, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per difetto di regolarità contributiva e fiscale. La controinteressata proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’ordine di esame dei gravami. Richiamando gli arresti della C.G.U.E. che hanno sancito l’inammissibilità del ricorso paralizzante, il Tribunale dà priorità al ricorso principale: l’eventuale infondatezza di questo rende improcedibile l’incidentale, con economia dei mezzi processuali.

Nel merito, il primo motivo concerne la valutazione di due servizi dichiarati dalla controinteressata ai fini del sub-criterio A.1: un’attività di supervisione svolta in Iraq e una progettazione esecutiva di dettaglio eseguita in relazione alle opere per la Bocca Lagunare di Chioggia. Il Disciplinare di gara richiedeva servizi affini alle prestazioni oggetto dell’appalto, precisando l’irrilevanza della tipologia di committenza.

Il Tribunale richiama la nozione consolidata di servizi analoghi, intesi come categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi simili e omogenei, e non come servizi identici. Su questa base ritiene irrilevante che l’appalto sia stato eseguito in un Paese extra UE: una diversa conclusione contrasterebbe con i principi pro concorrenziali e con il favor partecipationis, operanti anche nella fase di valutazione delle offerte. Quanto alla doglianza sulla mancata esecuzione diretta del servizio, il Collegio osserva che l’offerta indicava le sole prestazioni svolte con i relativi importi.

Quanto al servizio di progettazione di dettaglio, il Tribunale riconosce in astratto la differenza rispetto alla progettazione esecutiva disciplinata dall’art. 41 d.lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato 1.7, ma ritiene la prestazione comunque affine per complessità e valenza tecnica, avendo il concorrente redatto numerosi elaborati progettuali. La natura del servizio oggetto di gara, costituito da una direzione lavori su progetto già validato, rafforza la conclusione.

Il secondo motivo, proposto in via subordinata, è respinto: la stazione appaltante ha correttamente verificato, ai sensi degli artt. 95, comma 2, e 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, la regolarità contributiva e fiscale dei membri del raggruppamento per l’intera durata della gara, con esito positivo dei controlli. Il ricorso principale è quindi respinto e quello incidentale dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *