Revoca dell’autorizzazione per stazione radio base e insufficienza dei nova normativi (Cons. Stato n. 3791 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo abilitativo alla realizzazione di una stazione radio base formatosi per silenzio assenso ai sensi dell’art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003, una volta coperto da giudicato, può essere ritirato in autotutela solo alle condizioni dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, senza che l’esercizio del potere di secondo grado possa surrettiziamente superare la res iudicata. La sopravvenienza di un regolamento comunale e di una legge regionale non costituisce di per sé motivo di revoca, non essendo idonea a integrare le sopravvenute ragioni di interesse pubblico richieste dalla norma, in applicazione del principio del tempus regit actum. La disciplina comunale che predetermina puntualmente le aree di installazione contrasta con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 e va disapplicata. Il giudice amministrativo può sindacare la sussistenza dei presupposti della revoca attraverso l’esame della motivazione, senza invadere il merito della scelta amministrativa.

Il Fatto

Il Comune ha revocato, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, l’autorizzazione rilasciata ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base, alla società titolare subentrata e alla società proprietaria dell’infrastruttura. A fondamento del ritiro l’amministrazione ha posto l’approvazione sopravvenuta di un regolamento comunale sugli impianti, l’entrata in vigore della legge regionale n. 44/2023 e una deliberazione di Giunta contraria all’insediamento per la vicinanza a siti sensibili e a un’area vincolata.

Le società hanno impugnato la revoca davanti al TAR Calabria, che ha accolto i ricorsi e annullato il provvedimento. Il Comune ha proposto appello, contestando sia l’accoglimento della censura sulla comunicazione di avvio sia il sindacato esercitato dal primo giudice sulle ragioni di opportunità.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma l’esito cautelare già espresso e respinge l’appello. Il Collegio muove dal rilievo che sul titolo formatosi per silenzio assenso è intervenuto un giudicato e che, pertanto, il ritiro è ammesso solo al ricorrere dei presupposti dell’art. 21-quinquies, senza che il potere di autotutela possa aggirare l’esito della lite pregressa.

Il giudice amministrativo può verificare, anche attraverso la motivazione, se ricorrano le ipotesi tassative previste dalla norma; ciò non comporta alcuna intrusione nel merito della scelta amministrativa.

Nel caso concreto manca una motivazione adeguata. Il regolamento comunale e la legge regionale costituiscono nova normativi irrilevanti rispetto al titolo già formato: il Comune ha richiamato la legge regionale con rinvio generico, indicando solo in sede processuale, e dunque inammissibilmente, le disposizioni asseritamente violate. Gli articoli del regolamento invocati, oltre a non operare retroattivamente per il principio del tempus regit actum, si pongono in contrasto con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, che vieta alla disciplina comunale di predeterminare puntualmente le aree di installazione, e vanno disapplicati.

Quanto alla vicinanza a residenze con persone affette da patologie, la situazione è dedotta in modo generico, non è documentata, è coeva al potere originario e contrasta con l’assenso espresso dall’ARPA. Analogamente inconferente è il richiamo al vincolo archeologico, posto che l’impianto sorge vicino e non sull’area vincolata e che il vincolo preesisteva all’autorizzazione. Irrilevante, infine, l’individuazione tardiva di siti alternativi, che rende superflui gli approfondimenti istruttori richiesti.

L’appello è dunque infondato; l’accertata infondatezza esime il Collegio dall’esame dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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