Servizi analoghi e iscrizione camerale: legittima ammissione in gara dell’aggiudicataria (TAR Puglia n. 1340 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In una gara ad evidenza pubblica, il requisito di capacità tecnico-professionale concernente lo svolgimento di servizi analoghi è soddisfatto quando il concorrente dimostra di aver espletato servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale dell’appalto, non occorrendo una corrispondenza specifica tra le prestazioni. La relativa comprova può trarsi da certificazioni della stazione appaltante aventi valore fidefacente, attestanti l’esecuzione effettiva e il valore del servizio nel triennio antecedente. Quanto all’iscrizione camerale di cui all’art. 2.1 del Disciplinare, la lex specialis richiede un’attività inerente all’oggetto dell’appalto e non identica, rimettendosi il giudizio di inerenza alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta illogicità. È pertanto legittima l’ammissione del concorrente che operi nel settore economico di riferimento e possieda gli altri requisiti di selezione.

Il Fatto

L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce indice una procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento quinquennale del servizio di trasporto di emocomponenti e campioni biologici tra i Centri Trasfusionali del Dipartimento di Medicina Trasfusionale, con importo annuo a base d’asta di 270.000 euro. Partecipano due società cooperative. In sede di verifica della documentazione amministrativa, il seggio di gara rileva che la dichiarazione prodotta dalla controinteressata in ordine al servizio svolto reca un oggetto generico, non emergendo l’analogia con il servizio oggetto della procedura; attiva quindi il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. La società integra la documentazione e viene ammessa.

All’esito della gara, l’aggiudicazione è disposta in favore della controinteressata. La ricorrente, seconda classificata, impugna la determina di aggiudicazione e gli atti di gara, deducendo il difetto dei requisiti di capacità tecnico-professionale e l’estraneità dell’oggetto sociale dell’aggiudicataria. Con motivi aggiunti censura anche le verifiche sui requisiti, asseritamente svolte dopo la stipula del contratto. L’istanza cautelare è respinta in primo grado e in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma quanto già espresso in sede cautelare. Sul soccorso istruttorio, ribadisce la legittimità dell’esercizio del potere-dovere, poiché l’aggiudicataria aveva formalmente dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale e lo svolgimento di servizi analoghi. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 10577 del 2022, il Tribunale osserva che le dichiarazioni rese nella domanda costituiscono sufficiente prova documentale, stante la valenza autocertificativa dell’art. 85, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, con verifica rimessa all’esito della gara.

Nel merito, la questione centrale concerne l’art. 2.3 del Disciplinare, che richiede lo svolgimento di servizi analoghi nel triennio antecedente la pubblicazione del bando per importo non inferiore a quello annuo a base d’asta. Il Collegio, richiamando l’art. 86, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e l’allegato XVII, parte II, ricostruisce la funzione della norma e la ratio di contemperamento tra selezione dell’imprenditore qualificato e massima partecipazione. La formula “servizi analoghi” impone di ricercare elementi di similitudine tramite confronto in concreto tra le prestazioni.

Le certificazioni prodotte smentiscono la tesi attorea. Dal combinato disposto dell’attestazione del consorzio e della certificazione fidefacente dell’A.S.L. di Taranto emerge che l’unico esecutore del servizio di trasporto di sangue, emocomponenti e campioni biologici è la controinteressata, consorziata designata, con fatturato annuo superiore a 700.000 euro. Irrilevante è l’indicazione del triennio 2019-2021 anziché 2020-2022, poiché il servizio era ancora in corso.

Quanto all’iscrizione camerale, il Collegio richiama Cons. Stato n. 529 del 2023 e il principio secondo cui la lex specialis esige un’attività “inerente” all’oggetto, non una perfetta sovrapponibilità. Il giudizio di inerenza, rimesso alla discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per manifesta illogicità; i codici ATECO dell’aggiudicataria risultano compatibili. Infine, la censura sulle verifiche postume è smentita per tabulas dalla nota dell’A.S.L. Confermata la reiezione delle pretese risarcitorie, con compensazione integrale delle spese per complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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