Termini perentori della VIA e silenzio-assenso orizzontale nel procedimento pluristrutturato (TAR Puglia n. 1265 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
I termini di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale dettati dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 hanno carattere perentorio e non sono derogabili in ragione dell’aggravio di incarichi o della congestione degli uffici, né in forza dei criteri di priorità di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006. L’obbligo di pronuncia espressa non è eliso dalla mancata acquisizione dei pareri endoprocedimentali, poiché l’art. 25, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 impone all’autorità competente di procedere comunque alla valutazione. Nel procedimento pluristrutturato opera il meccanismo del silenzio-assenso orizzontale ex art. 17-bis legge n. 241/1990, con la conseguenza che l’inerzia dell’amministrazione interpellata non preclude l’adozione del provvedimento finale. Il superamento dei termini attiva ex lege il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quale forma di indennizzo per ritardo procedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al MASE, in data 17 novembre 2023, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto eolico di nove aerogeneratori, da realizzarsi nel Comune di Santeramo in Colle, con opere di connessione ricadenti anche in altri comuni. L’intervento rientra tra quelli di interesse prioritario ai fini del PNIEC.
Il Ministero pubblica l’iniziativa per la consultazione pubblica, che si chiude il 27 dicembre 2023. Segue una lunga inerzia. A fronte del sollecito della società, il MASE invia la nota prot. n. 134808 del 19.07.2024, con cui rileva che, allo stato, non risulta possibile procedere all’emissione del decreto di VIA, adducendo l’aggravio di incarichi e funzioni e la necessità di acquisire i pareri della Commissione Tecnica e del MiC. La società agisce dunque per l’accertamento del silenzio e per il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura perentoria dei termini procedimentali. Il dato testuale dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 non lascia margini. La lettura è confortata dal favor riconosciuto alle fonti rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, e in particolare dal Regolamento (UE) 2022/2577, che qualifica tali interventi come di interesse pubblico prevalente. Il richiamo alla Corte costituzionale n. 177 del 30.07.2021 e alle pronunce della stessa Sezione conferma l’indirizzo.
La scansione temporale è netta: l’art. 25, comma 2-bis impone alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di adottare lo schema di provvedimento entro 130 giorni dalla presentazione dell’istanza e al MASE di rilasciare il provvedimento conclusivo entro i successivi 30 giorni. Entrambi i termini risultano ampiamente spirati.
Il Collegio respinge le giustificazioni addotte dal Ministero. I criteri di priorità e la congestione degli uffici non consentono la disapplicazione dei termini perentori, pena la violazione della normativa acceleratoria nazionale ed europea. Nemmeno la mancata espressione dei pareri può elidere l’obbligo di pronuncia: l’art. 25, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 dispone che l’autorità competente procede comunque alla valutazione.
Il procedimento di VIA è pluristrutturato. Richiamando il parere del Cons. Stato, Commissione speciale, n. 1640 del 23.06.2016 e la Sez. IV n. 8610 del 22.06.2023, il Collegio afferma l’applicabilità dell’art. 17-bis legge n. 241/1990: il silenzio dell’amministrazione interpellata equivale ope legis ad assenso. La nota ministeriale, limitandosi a differire sine die l’adozione del provvedimento, ha carattere soprassessorio e non interrompe l’inerzia.
Accolta la domanda principale, il MASE è condannato alla riattivazione del procedimento e all’adozione di un provvedimento espresso, con nomina di Commissario ad acta. È fondata anche la domanda di rimborso: il diritto al 50% dei diritti di istruttoria discende ex lege dall’inosservanza dei termini, quale indennizzo per ritardo procedimentale ex art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990, con condanna al pagamento di euro 19.576,06. La domanda subordinata di annullamento è dichiarata improcedibile.
Nota della Redazione
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