Servizi di mobilità turistica regionale: noleggio con conducente solo con offerta differenziata (TAR Calabria n. 562 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
I servizi di collegamento dagli aeroporti alle principali destinazioni turistiche regionali, caratterizzati da offerta indifferenziata al pubblico, orari, itinerari, fermate e biglietti, costituiscono servizi di linea ai sensi dell’art. 87 cod. strada e possono essere svolti esclusivamente con veicoli immatricolati per tale uso. È illegittima, perché contra legem, la previsione della lex specialis che imponga di eseguirli con veicoli immatricolati per noleggio con conducente, il quale presuppone invece una richiesta specifica di gruppi precostituiti. Le FAQ della stazione appaltante non possono integrare o rettificare la legge di gara, ma solo interpretarne il testo. L’illegittimità dell’esclusione non comporta automaticamente il risarcimento: occorre la prova del nesso causale e del danno, anche in presenza di poteri tecnico-discrezionali non ancora esercitati.

Il Fatto

La Regione Calabria indice una manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi di mobilità turistica, articolata in quattro categorie. La categoria A riguarda i collegamenti su gomma dagli aeroporti calabresi verso le principali destinazioni turistiche, con tratte, fermate, orari, giornate di servizio e costi predeterminati. La società ricorrente partecipa per la tratta aeroporto di Lamezia Terme – Locri, dichiarando di volersi avvalere di bus immatricolati in servizio di linea.

Dopo un’iniziale interlocuzione e l’invito a formulare l’offerta economica, la Regione comunica l’esclusione, sul presupposto che il servizio debba essere svolto con veicoli immatricolati per noleggio con conducente. La prescrizione viene introdotta solo con una FAQ e poi con la riapertura dei termini, che modifica l’appendice dell’avviso. Il servizio viene quindi affidato a un’altra società. La ricorrente impugna esclusione, atti della procedura e affidamento, chiedendo annullamento e risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento: l’art. 87 cod. strada definisce il servizio di linea come quello svolto con destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e offerta indifferenziata al pubblico; l’art. 2, comma 2, legge n. 218/2003 e l’art. 1 legge n. 21/1992 configurano il noleggio con conducente come servizio rivolto a terzi committenti o a gruppi precostituiti, con preventiva definizione di periodo, durata e importo.

La lettura comparata delle categorie A, B e C dell’avviso convince il collegio che solo la categoria C sia espressamente qualificata come servizio non di linea, mentre la categoria B richiama il sistema di prenotazione. La categoria A, priva di prenotazione e con titoli di viaggio acquistabili da utenza indifferenziata, rientra quindi nei servizi di linea. La Corte costituzionale, richiamata sul divieto per i vettori NCC di rivolgersi a utenza indifferenziata, conforta questa lettura.

Il Tribunale ribadisce che il dato testuale prevale nell’interpretazione della legge di gara e che le FAQ non hanno contenuto provvedimentale: sono ammissibili solo se chiariscono il testo, non se gli attribuiscono portata diversa o maggiore. L’integrazione disposta dalla Regione è dunque contra legem e l’esclusione è illegittima anche per eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà.

Ne deriva l’illegittimità derivata dell’affidamento alla controinteressata, che peraltro non ha ripresentato domanda dopo la riapertura dei termini, senza essere sottoposta alla fase di ammissione. Quanto al risarcimento, il collegio esclude che la ricorrente avrebbe conseguito con certezza l’aggiudicazione: residuavano poteri di verifica sulla destinazione d’uso dei mezzi e una clausola di riserva insindacabile. Manca inoltre la prova della quantificazione, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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