Settori scientifici sopravvenuti e nomina commissione tempus regit actum singola fase (Cons. Stato n. 3065 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali le sopravvenienze normative incidono sulle singole fasi non ancora esaurite, secondo il principio del tempus regit actum. La disciplina transitoria di cui all’art. 14, comma 6-ter, del d.l. n. 36 del 2022, convertito dalla legge n. 79 del 2022, che sostituisce i riferimenti ai settori e ai macrosettori concorsuali con quelli ai gruppi scientifico-disciplinari, opera anche sugli atti amministrativi che trovano nei settori medesimi il proprio presupposto giuridico. Ne deriva la legittimità della nomina della commissione effettuata secondo la classificazione vigente al momento della sua adozione, ancorché il bando richiami il previgente settore scientifico-disciplinare. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-scientifiche resta circoscritto alla manifesta illogicità, al travisamento dei fatti e all’errore macroscopico, e la prova di resistenza va condotta sui soli vizi concretamente dimostrati.

Il Fatto

La ricorrente impugnava davanti al TAR Campania il decreto con cui la Scuola Superiore Meridionale aveva approvato gli atti della commissione della selezione per un ricercatore in tenure track nel settore ING-IND/34 – Bioingegneria industriale, conclusasi con l’individuazione del controinteressato quale vincitore. Con motivi aggiunti censurava anche la nota con cui la Scuola aveva trasmesso ulteriori elementi esplicativi.

Il primo giudice respingeva il ricorso, ritenendo legittima la nomina dei commissari alla luce del D.M. n. 639 del 2 maggio 2024, sopravvenuto al bando e recante la nuova declaratoria IBIO-01/A, nonché privi di rilievo invalidante gli errori materiali nella griglia valutativa e le altre doglianze. Proponeva appello l’originaria ricorrente, riproponendo in chiave critica le censure disattese; si costituivano la Scuola e il controinteressato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della composizione della commissione. Poiché il D.M. n. 639 del 2024 è entrato in vigore prima della nomina, avvenuta il 3 luglio 2024, l’amministrazione era tenuta ad applicare la normativa sopravvenuta. L’appellante sosteneva che la sostituzione automatica operasse solo per le disposizioni legislative e regolamentari e non per il bando e il decreto di nomina: l’argomento è respinto, perché quegli atti richiamano nelle premesse proprio il d.l. n. 36 del 2022 e il regolamento della Scuola, sicché lo ius superveniens si riflette su di essi per il nesso di presupposizione giuridica. La nomina costituisce segmento procedimentale autonomo, da compiersi secondo la disciplina vigente al momento della sua adozione.

Il Collegio osserva che il regolamento della Scuola, adottato dopo il d.l. n. 36 del 2022, già rinvia ai gruppi e ai settori scientifico-disciplinari del nuovo sistema. Il legislatore ha poi circoscritto la salvaguardia della disciplina previgente alle sole procedure di abilitazione scientifica nazionale della tornata 2021-2023: si tratta di ipotesi tassativa e non estensibile.

Quanto alla sostituzione dell’allegato recante la griglia valutativa, il Collegio rileva che il verbale della commissione richiama i criteri dell’allegato nella versione definitiva, formalmente acquisita al protocollo e pubblicata. La commissione ha dunque operato collegialmente su quella versione. Inoltre la Scuola ha prodotto una simulazione numerica dalla quale risulta che, anche mantenendo la scala originaria, il controinteressato avrebbe conseguito un punteggio superiore; l’appellante non ha opposto allegazioni contrarie, limitandosi a un’incidenza ipotetica. Difetta quindi la prova della concreta lesività.

Sull’incompatibilità del commissario, la Corte interpreta l’art. 7, comma 5, del Regolamento nel senso che la soglia di “più della metà delle pubblicazioni” va riferita all’intera produzione scientifica del candidato, e non ai soli lavori presentati in procedura, per evitare elusioni. La locuzione, però, non tollera interpretazione estensiva. I dati di SCOPUS e Web of Science attestano coautorship pari alla metà esatta o al 47,6%, mai superiori. Il momento rilevante è quello della nomina, distinto dal termine del bando per le pubblicazioni. Infine, richiamando l’orientamento di Cons. St., Sez. VI, n. 3976 del 2016, il Collegio esclude che supervisione dottorale, appartenenza al medesimo gruppo e coautorship distribuite nel tempo integrino quella collaborazione intensa, stabile ed esclusiva idonea a compromettere l’imparzialità.

Le censure sulla valutazione dei titoli sono in parte inammissibili e per il resto infondate: esse sollecitano un riesame del merito tecnico-discrezionale non consentito in sede di legittimità. Il voto numerico, accompagnato da criteri predeterminati e giudizi descrittivi, costituisce espressione sintetica adeguata del giudizio. Quanto al dottorato, la declaratoria IBIO-01/A include espressamente la modellazione computazionale e l’analisi dei sistemi biologici, onde nessuna illogicità. L’appello è respinto con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *