Esecuzione della carta docente con commissario ad acta e penalità di mora (TAR Toscana n. 187 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica per gli anni scolastici richiesti, disponendo l’accreditamento degli importi corrispondenti entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. costituiscono misure concorrenti e compatibili con un giudicato di condanna pecuniaria. Gli interessi legali sulle somme dovute decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza eseguita, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., quando il titolo escluda espressamente la loro debenza per il periodo anteriore.
Il Fatto
La ricorrente chiede al TAR l’esecuzione della sentenza n. 744/2023 con cui il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il suo diritto alla carta del docente, istituita dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, nella misura di euro 500,00 annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita. La ricorrente domanda quindi l’ordine di ottemperanza mediante pagamento e accreditamento delle somme, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene la domanda fondata. La sentenza eseguita è stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 12 maggio 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, posto che il ricorso per ottemperanza è stato notificato l’11 settembre 2024.
L’inottemperanza non è contestata. Il TAR ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato, accreditando alla ricorrente, mediante carta del docente, l’importo di euro 2.500,00 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Quanto agli accessori, la sentenza in esecuzione esclude espressamente che sulle somme siano dovuti gli interessi legali per il periodo anteriore: essi possono essere riconosciuti solo dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, che provvederà nei sessanta giorni successivi.
Non vi sono ragioni ostative all’applicazione della penalità di mora richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La misura è compatibile con il contenuto del giudicato, che ha natura di condanna pecuniaria, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 15 del 2014, e con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La somma è determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento.
Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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