Diniego permesso lungo periodo per precedenti penali ex art 9 TUI (Cons. Stato n. 2807 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo l’amministrazione deve compiere un esame complessivo della posizione dello straniero, ma può attribuire valore prevalente alla gravità dei precedenti penali rispetto agli elementi di integrazione sociale e lavorativa. La pericolosità sociale desunta da condanne irrevocabili costituisce motivo ostativo idoneo a fondare il diniego. La medesima valutazione di pericolosità può sorreggere, ai sensi dell’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, anche il rifiuto di rilasciare un titolo di soggiorno di natura diversa. Il giudice amministrativo verifica la congruità della motivazione e l’adeguatezza dell’istruttoria, non sostituisce la valutazione discrezionale dell’autorità.

Il Fatto

Il ricorrente, presente in Italia dall’età di cinque anni, chiedeva alla Questura l’aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L’amministrazione respingeva l’istanza richiamando due precedenti penali: una condanna per il reato di cui all’art. 612-bis, comma 2, cod. pen. e un decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 189, comma 5, d.lgs. n. 285/1992.

Il TAR Emilia Romagna-Bologna, con sentenza ex art. 60 c.p.a., rigettava il ricorso, ritenendo il provvedimento adeguatamente motivato. Lo straniero proponeva appello, dolendosi che il primo giudice avesse trascurato l’inserimento familiare, sociale e lavorativo e che fosse stato escluso, senza motivazione, il rilascio di un titolo diverso ai sensi dell’art. 9, comma 9, TUI.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il Collegio ritiene che il TAR abbia correttamente ricostruito il quadro normativo e abbia dato conto delle ragioni di legittimità del diniego. La Questura aveva fondato il provvedimento su due condanne divenute irrevocabili, la prima delle quali particolarmente significativa sul piano della condotta.

La Sezione dispone l’acquisizione della sentenza penale e la ottiene solo dopo due ordinanze istruttorie, la seconda con espressa avvertenza che dall’inottemperanza il Collegio avrebbe tratto argomenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 c.p.c. e 39 c.p.a. Il richiamo istruttorio non è marginale: la decisione si regge proprio sulla ricostruzione del fatto penale.

Da quella sentenza emerge un quadro di grave allarme: l’imputato, appresa la decisione della persona offesa di interrompere la relazione, aveva posto in essere reiterati atti persecutori, con messaggi e telefonate dai toni minacciosi, pedinamenti e appostamenti presso l’abitazione e il luogo di lavoro, così da ingenerare un perdurante stato di ansia e indurre la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.

Su questa base il Collegio ritiene immune da vizi la valutazione del primo giudice. Il diniego riferisce in modo specifico la gravità del reato e non presenta profili di irragionevolezza. Lo straniero non ha allegato legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 29 TUI, non rientrando nella fattispecie la parentela con persona cittadina italiana. Quanto all’integrazione sociale e lavorativa, correttamente la Questura ha ritenuto prevalente la gravità del reato, attesa la dimostrata pericolosità del richiedente.

Analoga conclusione vale per il secondo motivo. La valutazione di pericolosità è stata posta a fondamento anche del diniego di rilascio di altro permesso ai sensi dell’art. 9, comma 9, TUI, in linea con la giurisprudenza della Sezione in materia. L’appello è quindi infondato, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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