Sgombero per pericolo di cedimento del solaio e tutela della pubblica incolumità (TAR Sardegna n. 1220 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo per la pubblica incolumità che legittima i provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco quale ufficiale di governo ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 non è circoscritto ai soli soggetti estranei all’immobile interessato dal degrado strutturale, non rinvenendosi nella lettera della legge alcuna limitazione in tal senso. Nel caso di cedimento di un solaio di un edificio, la circostanza che l’immobile sia oggetto di una controversia privatistica tra i proprietari, o di un accertamento tecnico preventivo pendente davanti al giudice civile, non inficia la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, fondato su un quadro istruttorio esauriente e coerente con il dato normativo. L’ordine di sgombero resta legittimo quando l’organo tecnico abbia attestato la persistenza del pericolo anche dopo un intervento di messa in sicurezza, considerato insufficiente a garantire la fruibilità dell’immobile.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un appartamento al primo piano di un immobile condominiale, ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Comune ha disposto lo sgombero immediato e il divieto di accesso dell’unità immobiliare e del locale sottostante, fino all’esecuzione di soluzioni strutturali idonee a ripristinare la sicurezza dell’edificio, asseverate da tecnico abilitato. L’atto trae origine dalla caduta di calcinacci e pignatte dal solaio di divisione verso il locale al piano terra, adibito a studio medico e di proprietà di un terzo, rimasto non costituito.

La ricorrente ha dedotto tre censure, tutte fondate sull’art. 54 d.lgs. n. 267/2000: incompetenza, per difetto dei presupposti di pubblica incolumità; carenza di motivazione e travisamento dei fatti, per non aver valutato il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito dell’intervento di un’impresa edile; violazione del principio di proporzionalità, per l’imposizione di opere sul solaio che richiederebbero l’accesso a un immobile di cui non ha la disponibilità. Il Comune ha resistito chiedendo il rigetto. In sede cautelare l’istanza era stata respinta per difetto del fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso confermando gli assunti dell’ordinanza cautelare. Quanto al primo motivo, il Collegio esclude che il pericolo per la pubblica incolumità possa essere limitato ai soggetti non residenti nell’immobile, secondo la tesi per cui per costoro dovrebbero valere le sole regole privatistiche: la lettera dell’art. 54, comma 4, T.U.E.L., che richiama i provvedimenti “diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione”, non contiene alcuna limitazione di questo tipo. La pubblica incolumità va pertanto valutata in termini generali, con riferimento all’attitudine del degrado strutturale a porre in pericolo chiunque frequenti l’immobile.

Nel caso concreto, il locale al piano terra interessato dai cedimenti risulta aperto al pubblico, perché adibito a studio medico: il pericolo si concretizza quindi in modo evidente, senza esaurirsi nella posizione del proprietario dell’unità sottostante. Irrilevante è, per il Collegio, l’attivazione da parte del controinteressato di un accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale civile, giacché la pendenza di una controversia privatistica non implica l’illegittimità dell’esercizio del potere amministrativo.

Sul secondo motivo, il Tribunale rileva che la tesi dell’avvenuto ripristino è smentita documentalmente. La relazione dei Vigili del Fuoco, redatta successivamente all’intervento dell’impresa edile di messa in sicurezza, ha attestato la necessità di ulteriori interventi di consolidamento e ha ritenuto insussistenti le condizioni di sicurezza per la fruibilità dell’appartamento e dell’accesso al locale sottostante, imponendo l’interdizione delle aree a rischio. L’intervento urgente è stato dunque considerato insufficiente dall’organo tecnico, e ciò esclude il dedotto travisamento.

Neppure assume rilievo, in senso contrario, la consulenza tecnica d’ufficio resa nel procedimento civile: da essa non emerge il manifesto travisamento dei fatti, ed è documentalmente provato che, al momento dell’adozione dell’ordinanza, la condizione dell’immobile imponeva il provvedimento, alla luce di quanto certificato dai Vigili del Fuoco.

Il terzo motivo è infondato perché i rapporti tra i proprietari non rilevano nella valutazione del Comune circa il pericolo per la pubblica incolumità. L’ordine di sgombero si impone anche nei confronti della ricorrente, poiché l’utilizzo dell’appartamento potrebbe determinare il cedimento del solaio, con la conseguente realizzazione proprio del pericolo che l’ordinanza è volta a scongiurare. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità fattuale della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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