Sgombero per ordinanza contingibile e urgente fondata su pericolo igienico-sanitario attuale (TAR Sardegna n. 187 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 per fronteggiare un pericolo igienico-sanitario è legittima quando il pericolo è concreto e attuale, già in parte realizzato, e non fronteggiabile con i rimedi ordinari. La valutazione dei presupposti di contingibilità e urgenza si àncora allo stato dei luoghi accertato in sede di sopralluogo, il cui verbale fa fede fino a querela di falso. La misura dello sgombero è proporzionata e logica rispetto all’interesse pubblico perseguito quando costituisce l’unico strumento idoneo a far cessare il pericolo perdurante per l’intero stabile e per i suoi abitanti, anche minorenni. Il sindacato di legittimità non sostituisce la valutazione amministrativa, ma verifica la coerenza del provvedimento con il paradigma normativo di riferimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco gli ha intimato di sgomberare da persone e cose, entro dieci giorni, l’unità immobiliare a destinazione residenziale occupata con il proprio nucleo familiare. Il provvedimento traeva origine da un sopralluogo dei tecnici comunali e della Polizia Locale, che aveva rilevato l’assenza di forniture idriche ed elettriche, l’approvvigionamento d’acqua mediante cisterna di provenienza ignota, lo scarico dei reflui della cucina nelle grondaie delle acque piovane e copiose infiltrazioni nei locali sottostanti. L’immobile risultava inoltre occupato abusivamente.

Il ricorrente ha contestato la carenza dei presupposti giustificativi, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere e la sproporzione della misura, sostenendo l’ottimo stato dell’immobile e l’avvenuta riparazione delle infiltrazioni. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, deducendo il trasferimento del ricorrente e dei figli minori.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto rilevato che il ricorrente, in vista dell’udienza, ha dichiarato di abitare ancora nell’immobile, essendo mutata la residenza dei soli minori, e che l’indirizzo anagrafico costituirebbe un dato fittizio. Attesa l’infondatezza del ricorso nel merito, il Collegio ha ritenuto di poter prescindere da un vaglio approfondito dell’eccezione di improcedibilità.

Nel merito il ricorso è stato rigettato. L’ordinanza impugnata trova base nel verbale di sopralluogo, che espone in modo chiaro lo stato dei luoghi: smaltimento dei reflui fognari e degli scarichi del lavello attraverso le grondaie delle acque piovane, copiose infiltrazioni nel piano terra sottostante, assenza di forniture idriche ed elettriche, approvvigionamento idrico da cisterna di provenienza ignota. A fronte di tale stato di fatto gli argomenti del ricorrente non sono risultati efficaci.

Il Tribunale ha confutato le singole censure: le infiltrazioni non presuppongono una fornitura regolare d’acqua, potendo essere causate proprio dall’improprio uso dell’acqua prelevata dalla cisterna; i contratti di fornitura elettrica esibiti non provano nulla, uno privo di data di sottoscrizione e l’altro successivo al sopralluogo; affermare la presenza di utenze attive significherebbe negare, inammissibilmente, quanto verbalizzato in un atto che fa fede fino a querela di falso.

Quanto alla sussunzione della fattispecie nei presupposti di legge, il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla necessità dello sgombero e sui pericoli igienico-sanitari. Il pericolo, attese le segnalazioni dei proprietari degli appartamenti adiacenti, non è solo potenziale ma attuale, già in parte realizzato. Lo sgombero si configura come l’unica misura idonea a far cessare il pericolo perdurante per l’intero stabile e per i suoi abitanti, compresi i figli minorenni che possono frequentarlo.

Il Collegio ha quindi concluso per la correttezza dell’ordinanza, immune da vizi e coerente con il paradigma normativo di riferimento, nel rispetto della proporzionalità e della logicità del rapporto tra misura e interesse pubblico, tenuto conto del sacrificio necessario dell’interesse privato. Le spese sono state compensate. In accoglimento dell’istanza di liquidazione, il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha ottenuto un compenso rideterminato in misura congrua, applicato il dimezzamento previsto dall’art. 130, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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