La sicurezza della navigazione prevale sul titolo ampliativo del pontile (TAR Sardegna n. 278 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere favorevole dell’autorità marittima sulla compatibilità di un ampliamento di pontile con la sicurezza della navigazione, reso su una rappresentazione planimetrica difforme dallo stato reale dei luoghi, è illegittimo per erroneità del presupposto di fatto e travolge in via derivata il provvedimento unico SUAPE e la concessione demaniale marittima che su di esso si fondano, stante la preminenza dell’interesse pubblico alla sicurezza della navigazione. Il ritiro in autotutela di quel parere è legittimo quando il sopralluogo accerta l’insufficienza dello specchio acqueo residuo, né rileva l’individuazione del soggetto cui imputare l’errore iniziale. Ai fini della distinzione tra mera variante e titolo edilizio autonomo rilevano gli elementi differenziali del nuovo progetto per superficie, volumetria e ricadute concrete: laddove essi diano vita a un organismo diverso, decorre un nuovo termine per l’inizio dei lavori.
Il Fatto
L’Associazione ricorrente è titolare di una concessione demaniale per un pontile di ormeggio nel porto di Cannigione. Nel 2021 il SUAP autorizzava un prolungamento di circa 37 metri, con struttura finale a L, dopo che la Capitaneria aveva espresso parere negativo su un precedente progetto più esteso. Senza dare attuazione a quel titolo, l’Associazione presentava nel 2022 un nuovo progetto, con prolungamento di 59 metri e testata a T, che il SUAP autorizzava con provvedimento unico n. 424 del 13 luglio 2022, sulla base di una concessione regionale dell’11 luglio 2022 e del parere favorevole della Capitaneria.
La società titolare del pontile adiacente impugnava quegli atti, deducendo il pericolo per le manovre nautiche e la decadenza del titolo del 2021. Il Comune, all’esito di un sopralluogo, proponeva la decadenza dei titoli e ingiungeva la demolizione; la Capitaneria, rilevata una distanza tra i pontili diversa da quella progettata, ritirava in autotutela il proprio parere favorevole. Da qui i due ricorsi riuniti e i motivi aggiunti incrociati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività del ricorso della società. L’eccepiente non prova che la sola materiale interdizione dello specchio acqueo, in assenza di comunicazione dell’avvio del procedimento e di notifica del provvedimento, consentisse di avere contezza del nuovo titolo, tanto più che era già stato autorizzato un intervento di minore portata. Trova applicazione l’orientamento secondo cui l’onere di provare le circostanze da cui desumere la piena conoscenza dell’atto grava su chi eccepisce la tardività (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 617 del 2024).
Nel merito è accolto il motivo assorbente sulla violazione degli artt. 55 e 56 cod. nav. e degli standard tecnici richiamati dal decreto interministeriale del 14 aprile 1998. La Capitaneria ha accertato, nella relazione istruttoria, che tra i due pontili intercorre una distanza inferiore a quella rappresentata nella tavola progettuale, con residuo specchio acqueo insufficiente alle manovre di ingresso e uscita. L’iniziale parere favorevole era dunque fondato su presupposti di fatto erronei: esso è illegittimo e con esso il provvedimento SUAPE e la concessione regionale, che ne costituivano applicazione derivata.
Quanto al ricorso dell’Associazione, il Collegio ne riconosce l’interesse al merito, poiché l’eventuale riforma in appello farebbe rivivere il titolo autorizzativo. È accolto il motivo sulla natura autonoma del provvedimento del 2022: per il consolidato orientamento, la distinzione rispetto alla mera variante dipende dagli elementi differenziali del progetto per superficie, volumetria, perimetro e ricadute concrete (TAR Firenze n. 658 del 2022; Consiglio di Stato n. 1572 del 2007). Il nuovo pontile, più lungo e con testata a T, integra un titolo autonomo, con nuovo termine per l’inizio dei lavori: cadono la decadenza e l’ordinanza di demolizione.
Sono invece respinti i motivi aggiunti contro il ritiro del parere, poiché l’insufficienza dello specchio acqueo imponeva il ripristino della sicurezza della navigazione. Sono infine inammissibili per difetto di interesse i motivi contro la rettifica delle superfici del pontile della concorrente: l’Associazione non dimostra che i tre metri contestati, a fronte di un ampliamento ben maggiore del proprio pontile, abbiano inciso sulla sicurezza. Spese compensate.
Nota della Redazione
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