Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 268 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione quando questa non deduca né dimostri di avere dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato. Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, deve ritenersi decorso quando il titolo sia stato notificato in copia conforme all’originale. L’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a. legittima il ricorso per ottemperanza avverso la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. La nomina del commissario ad acta risponde alla funzione di sostituire l’Amministrazione inadempiente e può essere accompagnata dall’ordine di compiere atti che, sul piano sostanziale, prescindono da qualifiche soggettive non richieste dal giudicato.
Il Fatto
La ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza con la quale il giudice ordinario ha dichiarato il suo diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta elettronica del docente o altro equipollente.
Il Ministero si costituisce in giudizio senza svolgere difese. Il titolo esecutivo risulta notificato in copia conforme il 30.05.2024, mentre il ricorso per ottemperanza è notificato l’11.11.2024. La questione arriva davanti al giudice amministrativo perché l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo è passata in giudicato, sicché ricorre la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a. Verifica poi il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Sul punto osserva che, dopo la riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva: è sufficiente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale. La notifica del 30.05.2024 integra pertanto il presupposto richiesto dalla art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, e ciò conferma che l’inottemperanza perdura. Il Collegio richiama l’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe, con numerose decisioni richiamate in motivazione.
Il Ministero è quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore della ricorrente. In caso di inutile decorso del termine, viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega.
Il Collegio precisa che il commissario agisce su semplice richiesta dell’interessata quale organo ausiliario del giudice, non già nella qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e non consiste nell’esercizio di poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell’interesse pubblico, bensì nel dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche attraverso l’esercizio di poteri non attivati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce fondamento genetico e approdo funzionale, secondo il richiamo alla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021.
Pertanto il commissario può essere chiamato ad adottare atti di natura e contenuto vari, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che possono registrarsi e conseguire il bonus, attivando la carta elettronica, senza disporre della qualifica di docente di ruolo. Le spese del giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico del Ministero resistente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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