Concessione di servizi, rialzo anomalo e insindacabilità del giudizio di sostenibilità (TAR Sicilia n. 3795 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione di servizi, la stazione appaltante può indicare nella lex specialis il valore stimato della concessione, ma tale stima ha carattere indicativo e non garantisce ricavi: l’operatore economico resta libero, assumendosi il rischio operativo, di formulare un’offerta ipotizzando ricavi maggiori, anche valorizzando i dati tratti dalla pregressa gestione del medesimo servizio. Il giudizio sulla sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta e del piano economico-finanziario appartiene alla discrezionalità tecnica della concedente ed è sindacabile solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, non potendosi desumere l’anomalia dal solo scostamento tra importo offerto e valore stimato. La mancata impugnazione della legge di gara preclude le censure che, nella sostanza, ne contestino la formulazione, compreso il preteso vantaggio informativo del gestore uscente.
Il Fatto
Con decreto direttoriale del 30 ottobre 2024 l’Università di Catania ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di piccola ristorazione mediante distributori automatici presso le proprie sedi. Il valore della concessione è stato stimato in euro 400.000,00 annui oltre IVA, con canone minimo fissato in euro 68.124,00 annui e aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71, 108 e 176 del d.lgs. n. 36/2023.
Alla gara hanno partecipato cinque concorrenti. La prima classificata, gestore uscente, ha offerto un rialzo del 397,77%; la seconda del 314,75%. Il RUP, attivata la verifica, ha reputato congrua l’offerta della prima classificata. La ricorrente, terza in graduatoria, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, deducendo l’inammissibilità delle offerte delle prime due classificate per scostamento manifesto rispetto al valore stimato e per asimmetria informativa a favore del gestore uscente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’asserita asimmetria informativa. La discrepanza tra i dati forniti dal gestore uscente per l’elaborazione della lex specialis e quelli impiegati nella formulazione dell’offerta avrebbe potuto, al più, integrare un vizio della legge di gara, non impugnata e non contestata nel criterio di calcolo. Oggetto del giudizio resta, pertanto, la sola mancata esclusione delle controinteressate.
Richiamata la disciplina dell’art. 5 del Capitolato speciale, il Tribunale sottolinea come la stima del valore della concessione abbia carattere puramente indicativo e che il rischio operativo sia interamente trasferito al concessionario. L’art. 177 del d.lgs. n. 36/2023 identifica proprio nel trasferimento del rischio il tratto distintivo della concessione, e il corrispettivo consiste nel solo diritto di gestione del servizio.
Il Collegio aderisce all’orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. V, n. 10567 del 2022, secondo cui l’operatore può formulare un’offerta ipotizzando ricavi superiori a quelli stimati dalla concedente, assumendosi il rischio delle proprie valutazioni, senza che la stazione appaltante debba indagare le condizioni soggettive degli offerenti. La valutazione amministrativa si arresta a una verifica esterna di complessiva sostenibilità dell’offerta.
Quanto al piano economico-finanziario, l’art. 185, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 demanda alla commissione la verifica di adeguatezza e sostenibilità. Richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 1042 del 2023, il Tribunale ribadisce che tali valutazioni rientrano nella discrezionalità tecnica della concedente, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Nella specie non risulta dedotta l’insostenibilità dell’offerta né censurato nel merito il contenuto delle giustificazioni; l’abnormità non può desumersi dal solo superamento del valore posto a base di gara.
La censura sulla violazione degli artt. 23 e 28 del Disciplinare è dichiarata inammissibile per genericità. La seconda censura, relativa all’offerta della seconda classificata, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo la ricorrente, terza in graduatoria, trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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