Ottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 3577 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. assolve l’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo, cioè l’esistenza di una decisione passata in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo. Grava invece sull’amministrazione, per l’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, e dunque l’eventuale inefficacia del titolo o una valida ragione dell’inadempimento. La mancata allegazione di alcuna giustificazione dell’inerzia determina l’accoglimento del ricorso e la conferma dell’obbligo di integrale esecuzione del giudicato, comprensivo di capitale, interessi e oneri accessori. La penalità di mora dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica e va esclusa quando l’adempimento sia reso difficoltoso da vincoli normativi e di bilancio.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, con sentenza n. 3654/2023, aveva accertato il diritto di tre docenti a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per determinati anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per importi complessivi differenziati.
Passata in giudicato la decisione e notificatala all’amministrazione, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, non avendo il Ministero adottato alcun atto esecutivo. Chiedevano l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità della notificazione del titolo. La sentenza ottemperanda era stata notificata, con attestazione di conformità all’originale, sia all’avvocatura dello Stato sia all’amministrazione e alla pec dedicata del Ministero. In tal modo si era formato il titolo esecutivo ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come novellato, con richiamo all’art. 474 cod. proc. civ.
Superato il termine dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il ricorso è stato dichiarato ammissibile. Sul piano probatorio il Tribunale ha applicato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, in forza dell’art. 2697 cod. civ. Le ricorrenti avevano dimostrato il fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato secondo l’art. 112, comma II, lett. c), cod. proc. amm.
Incombeva quindi sull’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti, ma il Ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il Collegio ha così affermato la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, estendendo l’esecuzione alla sorte capitale, agli interessi, alle spese e ai diritti accessori. Sono state invece escluse le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, considerate le difficoltà dell’adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Le spese, liquidate in dispositivo e distratte in favore del difensore, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale