Autovelox su strada extraurbana secondaria: legittima l’espulsione in assenza di elevata incidentalità (TAR Puglia n. 312 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Prefetto di individuare le strade extraurbane secondarie, o singoli tratti di esse, su cui è consentito l’impiego di autovelox senza obbligo di contestazione immediata presuppone la sussistenza congiunta di due condizioni: un elevato livello di incidentalità e la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata per ragioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. L’impossibilità del fermo del veicolo, se non accompagnata da un fenomeno infortunistico grave per frequenza, eziologia e conseguenze dannose, non giustifica la conservazione delle apparecchiature automatiche. Il carattere di extrema ratio della misura impone che l’amministrazione verifichi l’attualità dei presupposti anche in sede di revisione o modifica dell’elenco. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della legittimità e non si estende al merito delle scelte tecniche discrezionali, quando sorrette da istruttoria completa e motivazione coerente.
Il Fatto
Un Comune pugliese impugna il decreto con cui la Prefettura, revocando e sostituendo un precedente provvedimento del 2019, ha espunto dall’elenco delle strade utilizzabili per il rilevamento a distanza delle violazioni il tratto di strada statale che attraversa il proprio territorio. Il tratto era stato in precedenza inserito tra quelli su cui installare e mantenere una postazione fissa per il controllo della velocità.
Il Comune lamenta difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione e disparità di trattamento rispetto ad altro ente locale, sostenendo l’immutata pericolosità dell’arteria e la necessità di conservare il dispositivo. Le amministrazioni resistenti eccepiscono in via preliminare il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire, chiedendo in subordine il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, per ragioni di economia processuale, poiché il ricorso è comunque infondato nel merito. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del quadro normativo: l’art. 4, commi 1 e 2, d.l. n. 121/2002, convertito nella legge n. 168/2002, e la circolare ministeriale n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.07.2017 subordinano l’installazione dei dispositivi alla verifica congiunta del tasso di incidentalità e delle condizioni di impossibilità del fermo. La misura è configurata come extrema ratio.
La censura di istruttoria lacunosa è smentita dalla documentazione in atti. La Prefettura ha attivato un osservatorio provinciale e un gruppo tecnico, ha richiesto agli enti locali la documentazione necessaria e, di fronte all’inerzia del Comune, si è procurata i dati presso altre fonti, acquisendo il numero e la tipologia dei sinistri. L’istanza di mantenimento presentata dal Comune si è rivelata priva della quantificazione dei sinistri del quinquennio, dell’analisi del traffico e della relazione sulle difficoltà operative.
Quanto al requisito dell’incidentalità, il Collegio osserva che i dati forniti dalle parti, pur non coincidenti, convergono nel delineare un numero obiettivamente esiguo di incidenti con feriti, nessuno dei quali mortale e non provato come riconducibile a eccesso di velocità. Il raffronto tra periodi conferma l’assunto del provvedimento: sul tratto non è dato riscontrare un alto livello di incidentalità. Irrilevante è la deduzione sull’impossibilità della contestazione immediata, poiché essa costituisce una sola delle due condizioni richieste.
La censura di disparità di trattamento è respinta: il diverso esito riservato all’istanza di altro Comune si fonda su un’istruttoria completa, dalla quale emergeva un numero elevato di sinistri riconducibili all’eccesso di velocità o all’errata manovra di sorpasso. Gli incidenti successivi richiamati dal ricorrente sono irrilevanti ratione temporis e, comunque, avvenuti nella carreggiata di senso opposto, con eziologia non dimostrata.
Il provvedimento supera dunque le censure: il potere discrezionale del Prefetto risulta esercitato nel rispetto della normativa di settore, con istruttoria completa e motivazione coerente. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.