Ottemperanza al decreto ingiuntivo e decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni (TAR Sicilia n. 790 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso proposto per conseguire l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo ed esecutivo, è fondato quando sia ritualmente incardinato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000. L’obbligo di ottemperanza riguarda la sorte capitale, gli interessi e gli oneri accessori, oltre alle spese di causa, comprese quelle di registrazione successive all’emanazione del titolo. Accertata l’inadempienza, il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nomina, fin da ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La società ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Patti ha ingiunto a un Comune il pagamento di una somma di denaro, oltre interessi, a titolo di fatture, con condanna alle spese legali. Il decreto era stato notificato all’Amministrazione, non opposto e dichiarato esecutivo; successivamente era stato rinotificato in forma esecutiva.

Poiché il Comune non aveva dato corso al pagamento, la società si è rivolta al TAR con ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L’Amministrazione, regolarmente notiziata, non si è costituita. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto la ritualità della procedura: il decreto ingiuntivo è stato notificato all’Amministrazione, dichiarato esecutivo e rinotificato in forma esecutiva. Ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, richiamando l’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e le successive modifiche.

Non sono emersi motivi giustificativi dell’inadempienza. Il Tribunale ha quindi affermato la persistenza dell’obbligo in capo all’Amministrazione di dare ottemperanza al decreto ingiuntivo, divenuto oramai inoppugnabile. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi e gli oneri accessori, oltre ai compensi e alle spese di causa.

Quanto alle spese, il Collegio ha precisato che sono dovute anche quelle successive all’emanazione del titolo, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza necessità di espressa statuizione. Il Comune è stato pertanto condannato a dare esecuzione al provvedimento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per l’ipotesi di inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale di un Comune, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva sotto la propria responsabilità entro sessanta giorni dall’insediamento. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione di nota specifica ai sensi dell’art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. d.P.R. n. 115/2002, con richiamo a Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011 sui termini di presentazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate in dispositivo. Il ricorso è stato quindi accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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